TARIFFA PROFESSIONALE
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D.P.R. 6 marzo 1997 n. 100
Supplemento Ordinario n. 84 G.U. 19.04.1997 n. 91
REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DEGLI ONORARI, DELLE INDENNITA' E DEI
CRITERI PER IL RIMBORSO DELLE SPESE E PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI
DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI
TITOLO I
NORME GENERALI
Art. 1
Contenuto della tariffa
1.
La presente tariffa stabilisce i criteri e le modalità per la determinazione e la
liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti negli Albi professionali dei ragionieri e
periti commerciali.
Art. 2
Classificazione dei compensi
1.
Oltre al rimborso delle anticipazioni effettuate in nome e per conto del cliente, al
ragioniere, in relazione a ciascuna pratica svolta, spettano i compensi per:
a)
rimborsi di spese viaggio e soggiorno;
b)
indennità;
c)
onorari.
2.
I compensi per rimborsi di spese e per indennità sono cumulabili in ogni caso tra
loro e, se non è prevista un'espressa deroga, con gli onorari.
Art. 3
Criteri per la determinazione dei compensi applicabili
1.
I compensi per rimborsi di spese e per indennità sono determinati in misura fissa.
2.
Per la concreta determinazione degli onorari previsti dalla presente tariffa tra un
minimo ed un massimo, si deve far riferimento alla natura, alle caratteristiche, alla
durata ed al valore della pratica. Si deve inoltre tenere conto del risultato economico
conseguito, nonché dei vantaggi anche non patrimoniali derivati al cliente.
1
Art.4
Valore della pratica
1.
Per stabilire il valore della pratica ai fini della determinazione degli onorari, si fa
riferimento ai parametri indicati nei singoli articoli della presente tariffa.
2.
Ove il valore della pratica non sia determinato o determinabile, si assume a
riferimento il valore massimo del terzo scaglione di cui all'articolo 26.
3.
Qualora vi sia una manifesta sproporzione tra le prestazioni svolte e gli onorari
stabiliti, con riferimento al valore della pratica, di cui agli articoli 26, 31, 45, 47 e 48
della presente tariffa, gli onorari dovuti possono essere determinati, con criteri e
misure di equità tenuto conto della gravità della sperequazione, nonché dell'entità
dell'impegno professionale, e comunque nei limiti dei massimi previsti dai citati
articoli 26, 31, 45, 47 e 48, su conforme parere del consiglio del collegio di
appartenenza richiesto dal professionista o dal cliente con istanza documentata. La
presente tariffa stabilisce i criteri e le modalità per la determinazione e la liquidazione
dei compensi spettanti agli iscritti negli Albi professionali dei ragionieri e periti
commerciali.
Art. 5
Onorari massimi
1.
Quando la presente tariffa non prevede onorari minimi e massimi, per la concreta
applicazione dei criteri stabiliti dall'articolo 3, gli onorari massimi si determinano
applicando una maggiorazione del cinquanta per cento agli onorari indicati.
Art. 6
Maggiorazioni particolari
1.
Per le pratiche di eccezionale importanza, complessità o difficoltà, a tutti gli onorari
massimi può essere applicata una maggiorazione non superiore al cento per cento.
2.
Per le prestazioni compiute in condizioni di disagio o di urgenza agli onorari
massimi può essere applicata una maggiorazione non superiore al cinquanta per
cento.
3.
Le maggiorazioni contemplate nel presente articolo non sono cumulabili fra loro.
Art. 7
Onorari minimi Riduzioni particolari
1.
Il ragioniere esercente la professione in un comune il cui numero di abitanti sia
inferiore a 200.000 può applicare agli onorari minimi una riduzione non superiore al
quindici per cento.
2.
Il ragioniere iscritto all'albo da meno di cinque anni può applicare agli onorari
minimi una riduzione non superiore al 30 per cento.
3.
Gli onorari minimi stabiliti nella presente tariffa debbono avere sempre integrale
applicazione, salvo che disposizioni della medesima o particolari norme di legge
speciali non dispongano espressamente, in materia, in modo diverso.
2
Art. 8
Emissione della parcella
1.
Fatta eccezione per il caso degli acconti previsti dall'articolo 2234 del codice civile e
per il caso previsto al successivo articolo 9, la parcella o l'avviso di parcella possono
essere emessi a partire dal momento della conclusione della pratica.
Art. 9
Parcelle periodiche
1.
Quando l'incarico sia di lunga durata, il ragioniere può presentare al cliente la
parcella per il lavoro svolto alla fine di ogni trimestre.
Art. 10
Termine di pagamento delle parcelle
1.
Trascorsi tre mesi dall'emissione della parcella o dell'avviso di parcella senza che
sia stata contestata la congruità dei compensi addebitati, in caso di mancato integrale
pagamento, alla parte non pagata si applicano gli interessi di mora al tasso legale,
fermo restando il diritto al risarcimento del danno in sede giurisdizionale o
transattiva.
Art. 11
Pluralità di professionisti Collegio di ragionieri
1. Quando un incarico è affidato a più professionisti iscritti ad albi professionali diversi,
ciascuno di essi ha diritto, nei confronti del cliente, ai compensi per l'opera prestata
secondo la tariffa della rispettiva categoria professionale.
2. Quando la pratica è stata svolta da più ragionieri riuniti in collegio non obbligatorio a
seguito di espressa richiesta o autorizzazione da parte del cliente, gli onorari globali
dovuti al collegio, fermi restando i rimborsi di spese e le indennità spettanti a ciascun
membro, sono quelli dovuti ad un ragioniere con l'aumento del quaranta per cento per
ciascun membro del collegio, salvo i casi espressamente regolati in modo diverso dalla
presente tariffa.
Art. 12
Incarichi connessi di più clienti
1.
Quando il ragioniere riceve da più clienti incarichi tra loro connessi, agli onorari
determinati con i criteri e le norme della presente tariffa può essere applicata una
riduzione non superiore al quaranta per cento nei confronti di ciascun cliente, salvo
diversa specifica disposizione della presente tariffa.
3
Art. 13
Incarico non giunto a compimento
1.
Quando l'incarico iniziato non possa, per qualsiasi ragione, essere portato a
compimento, il ragioniere ha diritto ai compensi corrispondenti alle prestazioni svolte
sino al momento della loro cessazione, tenuto conto anche del risultato utile che dalle
stesse possa essere derivato al cliente.
Art. 14
Incarico già iniziato da altri professionisti
1.
Per l'incarico già iniziato da altri professionisti, al ragioniere spettano i compensi
corrispondenti all'opera prestata, tenuto conto anche dell'eventuale lavoro
preparatorio svolto per una nuova o diversa impostazione dell'incarico.
Art. 15
Definizione della pratica con il concorso del cliente o di terzi
1.
Qualora si pervenga alla definizione della pratica, oltre che con l'opera del
ragioniere, anche con il concorso effettivo del cliente o di terzi, al ragioniere oltre ai
rimborsi spese, alle indennità ed agli onorari graduali, se dovuti, spettano gli onorari
specifici previsti dalla presente tariffa per le prestazioni svolte, applicando una
riduzione compresa tra il dieci ed il trenta per cento.
2.
Nel caso in cui il cliente abbia svolto direttamente la pratica, al ragioniere,
incaricato di assisterlo e di consigliarlo, oltre ai rimborsi di spese, alle indennità ed
agli onorari graduali, se dovuti, spettano gli onorari specifici relativi alla pratica,
applicando una riduzione compresa tra il venti per cento ed il cinquanta per cento.
Art. 16
Applicazione analogica
1.
Quando gli onorari non possono essere determinati secondo una specifica
disposizione della presente tariffa, si ha riguardo alle disposizioni della stessa o di
altre tariffe professionali che regolano casi simili o materie analoghe.
2.
L'applicazione per analogia di disposizioni di altre tariffe professionali è limitata alle
prestazioni previste o permesse dall'ordinamento professionale per le quali la
presente tariffa non preveda onorari specifici determinati analiticamente.
4
TITOLO II
RIMBORSI DI SPESE
Art. 17
Spese generali di studio
1.
Non compete alcun compenso per il rimborso delle spese generali di studio.
Art. 18
Spese di viaggio e di soggiorno
1.
Al ragioniere, che per l'adempimento dell'incarico si rechi fuori dalla sede dello
studio, spetta un compenso per il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.
2.
Le spese di viaggio sono determinate in misura pari al costo del biglietto di
prima classe del mezzo pubblico utilizzato, ovvero in misura pari al costo
chilometrico risultante dalle tariffe dell'Automobile Club d'Italia del mezzo privato
utilizzato.
3.
Le spese di soggiorno (pernottamento e vitto) sono determinate in misura pari
alla tariffa d'albergo a quattro stelle.
4.
E' inoltre dovuta una maggiorazione non superiore al trenta per cento dei costi
base per il rimborso delle spese accessorie.
TITOLO III
INDENNITA'
Art. 19
Indennità
1.
Al ragioniere spettano le seguenti indennità:
a)
per l'assenza dallo studio, di cui sia dimostrata la necessità:
1. del ragioniere: lire 100.000 - € 51,65 per ora o frazione di ora lire 800.000 - €
413,17 per l'intera giornata;
2.
dei collaboratori e sostituti: lire 35.000 - € 18,08 per ora o frazione di ora lire
270.000 - € 139,44 per l'intera giornata;
b)
per
la
formazione
del
fascicolo
e
la
rubricazione:
lire 100.000 - € 51,65;
c)
per la predisposizione, su richiesta del cliente, di copie di documenti di lavoro
dichiarate conformi all'originale: lire 5.000 - € 2,58 per ogni facciata;
d)
per la domiciliazione del cliente presso lo studio: da 30.000 - € 15,49 a lire
200.000 - € 103,29 mensili.
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TITOLO IV
ONORARI
CAPO I Principi generali
Art. 20
Classificazione degli onorari
1.
Gli onorari si distinguono in:
a)
onorari specifici: determinati unitariamente in relazione all'esecuzione
dell'incarico;
b)
onorari graduali: determinati con riferimento a singole prestazioni svolte per
l'adempimento dell'incarico.
Art. 21
Cumulabilità degli onorari graduali
1.
Gli onorari graduali di cui all'articolo 26 sono cumulabili con gli onorari specifici
previsti dalla presente tariffa salvo quando il cumulo sia espressamente escluso nelle
correlative norme tariffarie.
2.
Peraltro, in caso di cumulo, gli onorari graduali applicabili non possono essere
superiori a quelli previsti per il terzo scaglione, fatta salva, ove ne sia il caso, la
maggiorazione prevista alla nota in calce alla tabella dell'articolo 26.
Art. 22
Onorari preconcordati
1.
In alternativa agli onorari di cui all'articolo 20 e salvo che non sia espressamente
escluso negli articoli della presente tariffa, è comunque ammesso di preconcordare gli
onorari.
2.
Nella determinazione degli onorari preconcordati si deve avere sempre riguardo ai
criteri di cui all'articolo 3 e si deve tenere conto dei limiti minimi previsti all'articolo 7
della presente tariffa.
3.
Salvo diversi accordi tra le parti, gli onorari preconcordati comprendono la
maggiorazione di cui all'articolo 23 e non sono cumulabili con le indennità di cui
all'articolo 19.
6
Art. 23
Maggiorazione degli onorari
1.
Tutti gli onorari previsti dagli articoli seguenti, tenuto conto della particolare
incidenza, nel singolo caso, della onerosità dell'esercizio della professione possono
essere maggiorati del dieci per cento con un massimo di lire un milione - € 516,46
per parcella.
Art. 24
Modalità tecniche di determinazione degli onorari
1.
Gli onorari sono determinati in misura fissa, o compresa tra un minimo ed un
massimo, senza riferimento ad alcun parametro o con riferimento a parametri
costituiti da valori o da altre entità numeriche.
2.
Qualora il ragioniere preconcordi l'applicazione di onorari a tempo, questi sono
determinati in base alle ore o frazioni di ora impiegate per lo svolgimento della
pratica anche da collaboratori o sostituti, per i quali devono essere determinati
compensi orari differenziati, in misura non inferiore a quella di cui alla lettera a)
numeri 1) e 2) dell'articolo 19.
CAPO II Onorari graduali
Art. 25
Norma di rinvio
1.
Gli onorari graduali per le prestazioni di assistenza e rappresentanza tributaria, a
causa della loro peculiarità, sono determinati congiuntamente agli onorari specifici,
nei successivi articoli 47 e 48.
Art. 26
Altri onorari graduali
1.
Per ciascuna delle seguenti specifiche prestazioni svolte per l'adempimento di
incarichi, che non siano di assistenza e rappresentanza tributaria o per i quali non
siano espressamente esclusi, al ragioniere spettano gli onorari graduali di cui alla
tabella 1 che fa parte integrante del presente regolamento.
2.
Se si tratta di prestazioni riferibili a contratti o a valutazioni, il valore della pratica
è determinato in misura pari al valore del contratto come definito all'articolo 45 o al
valore del bene valutato; in ogni altro caso, se si tratta di prestazioni rese a imprese
o società o Enti, il valore della pratica è determinato in misura pari al loro patrimonio
netto, mentre, se si tratta di prestazioni rese a privati, il valore della pratica è
determinato in misura pari a quella fissata per il terzo scaglione.
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CAPO III Onorari specifici
Sezione I Amministrazione e liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli
beni
Art. 27
Amministrazione di aziende
1.
Gli onorari per l'amministrazione di aziende, intesa quale effettivo e personale
compimento dei normali atti di gestione dell'impresa, devono essere preconcordati
nel rispetto dei criteri generali di cui agli articoli che precedono.
2.
Gli onorari per altre eventuali prestazioni rese a favore dell'azienda nel periodo in
cui il ragioniere ha l'incarico di amministrare la medesima sono determinati
applicando una riduzione compresa tra il dieci per cento ed il cinquanta per cento.
3.
Gli onorari previsti dal presente articolo si applicano anche nel caso previsto
dall'ultimo comma dell'articolo 2386 del Codice Civile.
Art. 28
Amministrazione di beni
1.
Per l'amministrazione ordinaria dei beni la cui gestione sia produttiva di redditi
(immobili civili e industriali condotti in locazione, fondi rustici ed aziende concesse in
affitto, valori mobiliari e beni mobili) gli onorari annui sono determinati secondo i
seguenti criteri:
immobili civili ed industriali concessi in locazione :
1)
un compenso, fisso per ogni locatario, di lire 50.000 - € 25,82, con un minimo di lire
200.000 - € 103,29 per ogni immobile;
2)
una quota dei proventi lordi così determinata, calcolata per scaglioni:
fino a lire 10.000.000 - € 5.164,57 il cinque per cento
oltre lire 10.000.000 - € 5.164,57 il quattro per cento;
b)
fondi rustici affittati:
gli stessi onorari della lettera a) ridotti del trenta per cento;
c)
aziende concesse in affitto:
gli stessi onorari della lettera a) ridotti del cinquanta per cento;
d)
beni mobili ed altri valori mobiliari:
una quota dei proventi lordi determinata in misura pari al tre per cento.
2.
In tutti i casi in cui i beni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non producano
redditi monetari, ed in particolare nel caso che siano usati direttamente da parte dei
proprietari, i compensi fissi sono determinati in funzione del numero dei proprietari e
i compensi variabili sono determinati con riferimento ai proventi lordi teorici
determinati in misura pari al cinque per cento del valore patrimoniale dei beni.
3.
Qualora sia affidata al ragioniere, nel quadro dell'amministrazione dei beni di cui
alle lettere a) e b) del comma 1, siano essi locati, affittati o usati direttamente dal
proprietario, anche la cura dell'esecuzione di spese straordinarie, allo stesso spetta
8
un ulteriore compenso pari al cinque per cento dell'ammontare delle spese
straordinarie sostenute.
Art. 29
Custodia e conservazione di beni e di aziende
1.
Oltre agli onorari previsti negli articoli di questa sezione, al ragioniere spettano,
per la custodia e conservazione delle aziende o dei beni, onorari annui determinati in
misura compresa fra lo zero virgola due per cento e lo zero virgola tre per cento del
valore dei beni o, se trattasi di aziende, dell'attivo lordo risultante dalla situazione
patrimoniale.
Per le frazioni di anno i suddetti onorari sono proporzionalmente ridotti.
2.
In caso di sequestro, gli onorari suddetti sono determinati con una maggiorazione
compresa tra il venti per cento ed il cinquanta per cento.
3.
L'onorario annuo minimo per le prestazioni di cui al presente articolo è di lire
200.000 - € 103,29.
Art. 30
Liquidazione di aziende
1.
Per la liquidazione di aziende individuali e collettive, compresi in essa la valutazione
della azienda, la redazione di inventari e di bilanci straordinari, il realizzo delle attività,
l'estinzione delle passività ed il conseguente riparto agli aventi diritto, al ragioniere
spettano i seguenti onorari:
a)
qualora il ragioniere assuma la carica di liquidatore, ai sensi degli articoli 2275-
2309-2450 del codice civile:
1)
con riferimento alle attività realizzate un compenso così determinato,
calcolato per scaglioni
il cinque per
| fino |
100.000.000 |
|
|
il cinque per cento; |
| |
€ 51.645,69 |
|
|
|
| da lire |
100.000.001 |
a lire |
500.000.000 |
il quattro per cento; |
| da € |
51.645,69 |
a € |
258.228,45 |
|
| da lire |
500.000.001 |
a lire |
1.000.000.000 |
il tre per cento; |
| da € |
258.228,45 |
a € |
516.456,90 |
|
| da lire |
1.000.000.001 |
a lire |
5.000.000.000 |
il due per cento; |
| da € |
516.456,90 |
a € |
2.582.284,50 |
|
| Oltre lire |
5.000.000.001 |
|
|
l'uno per cento; |
| Oltre € |
2.582.284,50 |
|
|
|
2)
un compenso pari allo zero virgola settantacinque per cento delle passività
definitivamente accertate;
3)
l'onorario minimo e di lire 3.000.000 - € 1.549,37;
b)
qualora l'incarico, pur con gli stessi contenuti, consista nell'assistenza al
liquidatore o all'imprenditore nella fase della cessazione, agli onorari di cui alla
precedente lettera a) è applicata una riduzione compresa tra il venti per cento ed
il cinquanta per cento L'onorario minimo è di lire 2.000.000 - € 1.032,91.
2.
Nel caso di assegnazione di beni in natura ai soci o di apporto in altre società od
aziende, agli onorari previsti al comma 1 del presente articolo è applicata una
riduzione compresa tra il cinque per cento ed il venti per cento.
3.
Gli onorari previsti ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche per la
liquidazione dei beni ceduti ai creditori ai sensi dell'articolo 1977 del codice civile e
dell'articolo 160, comma secondo, n. 2, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
4.
Gli onorari stabiliti ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo non
comprendono quelli spettanti per la consulenza contrattuale e per tutte le altre
prestazioni professionali, specificamente contemplate in altri articoli della presente
tariffa, eventualmente svolte.
5.
Qualora la liquidazione richieda la gestione temporanea di beni, gli onorari di cui al
presente articolo sono cumulabili con quelli di cui agli articoli 27, 28 e 29, ridotti del
venti per cento.
Sezione II Perizie e valutazioni
Art. 31
Perizie, valutazioni e pareri
Gli onorari per le perizie, per i motivati pareri e per le consulenze tecniche di parte,
anche avanti autorità giudiziarie, amministrative, finanziarie, enti, arbitri e periti,
nonché per le valutazioni di aziende, rami di azienda, patrimoni, beni materiali,
beni immateriali e diritti, sono determinati come segue e calcolati per scaglioni:
a) perizie, motivati pareri e consulenze
1)
sul valore della pratica:
| fino |
|
a lire |
100.000.000 |
il sei per cento; |
| |
|
a € |
51.645,69 |
|
| da lire |
100.000.001 |
a lire |
500.000.000 |
il quattro per cento; |
| da € |
51.645,69 |
a € |
258.228,45 |
|
| da lire |
500.000.001 |
a lire |
1.000.000.000 |
il due per cento; |
| da € |
258.228,45 |
a € |
516.456,90 |
|
| da lire |
1.000.000.001 |
a lire |
5.000.000.000 |
l'uno per cento; |
| da € |
516.456,90 |
a € |
2.582.284,50 |
|
| Oltre lire |
5.000.000.001 |
|
|
lo zero virgola cinque per cento. |
| Oltre € |
2.582.284,50 |
|
|
|
2)
L'onorario minimo è di lire 1.000.000 - € 516.456,90;
b) valutazione dei singoli beni e diritti
1)
sull'ammontare dei valori
| fino |
|
a lire |
100.000.000 |
l'uno virgola cinque per cento. |
| |
|
a € |
51.645,69 |
|
| da lire |
100.000.001 |
a lire |
500.000.000 |
l'uno per cento; |
| da € |
51.645,69 |
a € |
258.228,45 |
|
| da lire |
500.000.001 |
a lire |
1.000.000.000 |
lo zero virgola cinque per cento. |
| da € |
258.228,45 |
a € |
516.456,90 |
|
| da lire |
1.000.000.001 |
a lire |
5.000.000.000 |
lo zero virgola due per cento. |
| da € |
516.456,90 |
a € |
2.582.284,50 |
|
| da € |
5.000.000.001 |
a € |
10.000.000.000 |
lo zero virgola uno per cento. |
| da € |
2.582.284,50 |
a € |
5.164.568,99 |
|
| Oltre lire |
10.000.000.001 |
|
|
lo zero virgola zero cinque per cento. |
| Oltre € |
5.164.568,99 |
|
|
|
2)
L'onorario minimo è di lire 750.000 - € 387,34;
c) valutazione di aziende, rami di azienda e patrimoni
1)
Sull'ammontare complessivo delle attività e delle passività, che non
siano poste rettificative dell'attivo
| fino |
|
a lire |
500.000.000 |
l'uno per cento; |
| da € |
51.645,69 |
a € |
258.228,45 |
|
| da lire |
500.000.001 |
a lire |
2.000.000.000 |
lo zero virgola cinque per cento. |
| da € |
258.228,45 |
a € |
1.032.913,80 |
|
| da lire |
2.000.000.001 |
a lire |
5.000.000.000 |
lo zero virgola venticinque per cento. |
| da € |
1.032.913,80 |
a € |
2.582.284,50 |
|
| da € |
5.000.000.001 |
a € |
20.000.000.000 |
lo zero virgola uno per cento. |
| da € |
2.582.284,50 |
a € |
10.329.137,98 |
|
| da € |
20.000.000.001 |
a € |
50.000.000.000 |
lo zero virgola zero cinque per cento. |
| da € |
10.329.137,98 |
a € |
25.822.844,95 |
|
| Oltre lire |
50.000.000.001 |
|
|
lo zero virgola zero venticinque per cento. |
| Oltre € |
25.822.844,95 |
|
|
|
2)
L'onorario minimo è di lire 2.500.000 - € 1.291,14 liquidazione dei
compensi spettanti agli iscritti negli Albi professionali dei ragionieri e periti
commerciali.
3)
Qualora per procedere alla valutazione si debba preliminarmente
procedere alla individuazione dei beni, dei diritti e delle passività che
concorrono a formare, insieme con l'eventuale avviamento, le aziende o i
complessi di beni oggetto di valutazione, agli onorari è applicata una
maggiorazione compresa tra il venti per cento ed il cinquanta per cento.
d) valutazione di partecipazioni sociali non quotate
1)
Si applicano gli onorari di cui alla lett. c) con riferimento alle quote
percentuali sottoposte a valutazione.
2)
L'onorario minimo è di lire 1.500.000 - € 774,69.
e)
relazioni di stima di cui a gli articoli 2343, 2343 bis e 2501 quinquines del
codice civile
Si applicano gli onorari di cui alle lettere b), c) e d) con separato riferimento, per
le relazioni di stima di cui all'articolo 2501 quinquies del codice civile, a ciascuna
delle situazioni patrimoniali oggetto di stima.
2.
Agli onorari di cui alle lettere da a) a d) è applicata una riduzione compresa tra
il trenta per cento ed il cinquanta per cento se le prestazioni effettuate rientrano in
altre più ampie previste da altri articoli della presente tariffa.
3.
Agli onorari di cui alla lettera e) è applicata una riduzione compresa tra il venti per
cento ed il sessanta per cento se le relazioni di stima sono relative ad aziende, rami di
azienda o patrimoni configurati in situazioni contabili fornite dal cliente determinate sulla
base di rilevazioni contabili regolarmente tenute e redatte secondo i criteri previsti dal
codice civile.
Sezione III Lavori contabili e bilanci
Art. 32
Ispezioni amministrative e contabili
1.
Gli onorari per le ispezioni amministrative e contabili, per il riordino di contabilità
nonché per l'accertamento dell'attendibilità dei bilanci, sono determinati in base al
tempo impiegato dal ragioniere e dai suoi collaboratori, secondo quanto stabilito
dall'articolo 24.
12
Art. 33
Impianto e tenuta di contabilità
Per l'organizzazione e l'impianto di contabilità competono onorari determinati in base al
tempo impiegato, secondo quanto stabilito dall'articolo 24 tenuto conto delle
difficoltà, complessità ed importanza dell'incarico.
2.
Per gli incarichi di tenuta di contabilità, compreso il controllo formale delle
imputazioni di prima nota, qualora non siano stati preconcordati, al ragioniere
competono i seguenti onorari:
a)
Contabilità ordinaria
In alternativa:
1)
per ciascuna rilevazione che comporti un addebito ed un accredito sul
libro giornale: da Lire 3.000 a Lire 6.000 - da € 1,55 a € 3,10; per le
rilevazioni che comportino più di un addebito ed un accredito, per ciascun
importo addebitato o accreditato sul libro giornale: da Lire 1.500 a Lire
3.500 - da € 0,77 a € 1,81;
2)
fino a 500 rilevazioni contabili annue, intendendosi come tali ogni
registrazione che comporti un massimo di quattro addebiti o accrediti sul
libro giornale: da Lire 1.800.000 a Lire 4.000.000 - da € 929,62 a €
2.065,83; da 501 a 2.000 rilevazioni contabili annue: da Lire 4.000.000 a
Lire 9.000.000 - da € 2.065,83 a € 4.648,11; oltre le 2.000 rilevazioni
contabili annue: un aumento sul compenso precedente da Lire 200.000 a
Lire 350.000 da € 103,29 a € 180,76 ogni 100 rilevazioni.
3)
un compenso determinato in percentuale sul volume d'affari realizzato nel
periodo, calcolato per scaglioni come segue, su base annuale:
fino a Lire 300.000.000 - € 154.937,07 tra l'uno virgola cinque ed il due
virgola cinque per cento;
da Lire 300.000.001 a Lire 600.000.000 - da € 154.937,07 a €
309.874,14 tra lo zero virgola settantacinque e l'uno virgola cinque per
cento;
da Lire 600.000.001 a Lire 1.200.000.000 - da € 309.874,14 a €
619.748,28 tra lo zero virgola venticinque per cento e lo zero virgola
settantacinque per cento;
da Lire 1.200.000.001 a Lire 5.000.000.000 - da € 619.748,28 a €
2.582.284,50 tra lo zero virgola zero settantacinque e lo zero virgola
venticinque per cento;
oltre Lire 5.000.000.000 - oltre a € 2.582.284,50 tra lo zero virgola zero
venticinque e lo zero virgola zero settantacinque per cento.
b)
Contabilità semplificata
fino a 100 fatture o rilevazioni annue sui registri o schede: da Lire 1.200.000 a
Lire 1.800.000 - da € 619,75 a € 929,62;
da 101 a 300 fatture o rilevazioni annue sui registri o schede: da Lire 1.600.00 a
Lire 3.000.000 - da € 826,33 a € 1.549,37;
da 301 a 600 fatture o rilevazioni annue sui registri o schede: da Lire 2.400.000 a
Lire 4.000.000 - da € 1.239,50 a € 2.065,83;
13
oltre le 600 fatture o rilevazioni annue sui registri o schede: un aumento sul
compenso precedente da Lire 300.000 a Lire 500.000 - da € 154,94 a € 258,23
ogni 100 fatture o rilevazioni. L'onorario minimo mensile è di Lire 100.000 - €
51,65.
3.
Agli onorari di cui ai numeri 1, 2 e 3 della lettera a) del comma 2 è applicata una
maggiorazione compresa tra il venti per cento ed il cinquanta per cento nel caso in
cui il ragioniere debba rilevare i dati, oltre che dalla prima nota, anche da documenti
forniti dal cliente. L'onorario minimo mensile è di Lire 150.000 - € 77,47.
4.
Per la compilazione, su richiesta del cliente, di significative situazioni contabili
periodiche, competono onorari determinati in misura compresa tra Lire 200.000 e Lire
600.000 - tra € 103,29 e € 309,87 per ciascuna situazione contabile per ogni tipo di
contabilità.
Art. 34
Bilancio
1.
Gli onorari per la formazione dello stato patrimoniale e del conto economico, redatti
a norma di legge e accompagnati da una relazione tecnica illustrativa, che contenga
tutti gli elementi necessari per la redazione dei documenti accompagnatori previsti
dal Codice Civile, sono determinati nel modo seguente, calcolati per scaglioni:
a) sul totale delle attività, al lordo delle poste rettificative, nonché delle partite di giro e
conti d'ordine, al netto delle perdite:
| fino |
|
a lire |
250.000.000 |
lo zero virgola cinque per cento; |
| |
|
a € |
129.114,22 |
|
| da lire |
250.000.001 |
a lire |
500.000.000 |
lo zero virgola venticinque per cento. |
| da € |
129.114,23 |
a € |
258.228,45 |
|
| da lire |
500.000.001 |
a lire |
1.000.000.000 |
lo zero virgola cento venticinque per cento. |
| da € |
258.228,45 |
a € |
516.456,90 |
|
| da € |
1.000.000.001 |
a € |
2.500.000.000 |
lo zero virgola zero settantacinque per cento. |
| da € |
516.456,90 |
a € |
1.291.142,25 |
|
| da € |
2.500.000.001 |
a € |
5.000.000.000 |
lo zero virgola zero quattro per cento. |
| da € |
1.291.142,25 |
a € |
2.582.284,50 |
|
| da € |
5.000.000.001 |
a € |
10.000.000.000 |
lo zero virgola zero venticinque per cento. |
| da € |
2.582.284,50 |
a € |
5.164.568,99 |
|
| da € |
10.000.000.001 |
a € |
25.000.000.000 |
lo zero virgola zero cento venticinque per cento. |
| da € |
5.164.568,99 |
a € |
12.911.422,48 |
|
| da € |
25.000.000.001 |
a € |
50.000.000.000 |
lo zero virgola zero zero sei per cento. |
| da € |
12.911.422,48 |
a € |
25.822.844,95 |
|
| Oltre lire |
50.000.000.001 |
|
|
lo zero virgola zero zero cinque per cento. |
| Oltre € |
25.822.844,95 |
|
|
|
b)
sul totale dei componenti positivi di reddito lordi:
| fino |
|
a lire |
1.000.000.000 |
lo zero virgola quindici per cento. |
| |
|
a € |
516.456,90 |
|
| da lire |
1.000.000.001 |
a lire |
2.500.000.000 |
lo zero virgola zero settantacinque per cento. |
| da € |
516.456,90 |
a € |
1.291.142,25 |
|
| da lire |
2.500.000.001 |
a lire |
5.000.000.000 |
lo zero virgola zero quattro per cento. |
| da € |
1.291.142,25 |
a € |
2.582.284,50 |
|
| da lire |
5.000.000.001 |
a lire |
10.000.000.000 |
lo zero virgola zero due per cento. |
| da € |
2.582.284,50 |
a € |
5.164.568,99 |
|
| da lire |
10.000.000.001 |
a lire |
25.000.000.000 |
lo zero virgola zero cento venticinque per cento. |
| da € |
5.164.568,99 |
a € |
12.911.422,48 |
|
| da lire |
25.000.000.001 |
a lire |
50.000.000.000 |
lo zero virgola zero zero settantacinque per cento. |
| da € |
12.911.422,48 |
a € |
25.822.844,95 |
|
| Oltre lire |
50.000.000.000 |
|
|
lo zero virgola zero zero cinque per cento. |
| Oltre € |
25.822.844,95 |
|
|
|
c)
L'onorario minimo è di Lire 1.000.000 - € 516,46
2.
Agli onorari previsti nel comma 1 è applicata una riduzione compresa tra il venti
per cento ed il cinquanta per cento se la formazione del bilancio riguarda società, enti
od imprese che non svolgono alcuna attività commerciale od industriale o la cui
attività sia limitata alla pura e semplice amministrazione di beni . immobili o al solo
godimento di redditi patrimoniali.
3.
Qualora nelle prestazioni svolte non sia compresa la relazione tecnica illustrativa,
agli onorari è applicata una riduzione compresa tra il dieci per cento ed il trenta per
cento.
4.
Ai predetti onorari è applicata una riduzione compresa tra il venti per cento ed il
cinquanta per cento se la formazione del bilancio rientra in altre più ampie prestazioni
previste da altri articoli della presente tariffa.
Art. 35
Bilanci tecnici
1.
Gli onorari per la formazione di bilanci tecnici, con il calcolo di riserve
matematiche, sono determinati a norma dell'articolo 34 maggiorati fino al doppio in
relazione al tempo impiegato e con opportuno riguardo alle disposizioni dell'articolo 3
della presente tariffa.
Sezione IV - Avarie
Art. 36
Regolamento e liquidazioni di avarie
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di avarie comuni spettano al ragioniere i
seguenti onorari a percentuale calcolati per scaglioni sull'ammontare complessivo
della somma ammessa:
| fino |
|
a lire |
10.000.000 |
dal sei per cento all'otto per cento. |
| |
|
a € |
5.164,57 |
|
| da lire |
10.000.001 |
a lire |
50.000.000 |
dal quattro per cento al sei per cento. |
| da € |
5.164,57 |
a € |
25.822,80 |
|
| da lire |
50.000.001 |
a lire |
200.000.000 |
dal due per cento al quattro per cento. |
| da € |
25.822,80 |
a € |
103.291,38 |
|
| da lire |
200.000.001 |
a lire |
500.000.000 |
dall'uno per cento al due per cento. |
| da € |
103.291,38 |
a € |
258.228,45 |
|
| da lire |
500.000.001 |
a lire |
2.000.000.000 |
dallo zero virgola cinque per cento all'uno per cento. |
| da € |
258.228,45 |
a € |
1.032.913,80 |
|
| Oltre lire |
2.000.000.001 |
|
|
lo zero virgola venticinque per cento. |
| Oltre € |
1.032.913,80 |
|
|
|
L'onorario minimo è di Lire 300.000 - € 154,94.
2. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di avarie particolari spettano al
ragioniere i seguenti onorari a percentuale calcolati per scaglioni sull'ammontare
complessivo della somma liquidata:
| fino |
|
a lire |
10.000.000 |
dal quattro per cento al sei per cento. |
| |
|
a € |
5.164,57 |
|
| da lire |
10.000.001 |
a lire |
30.000.000 |
dal due per cento al quattro per cento. |
| da € |
5.164,57 |
a € |
15.493,71 |
|
| da lire |
30.000.001 |
a lire |
100.000.000 |
dall'uno per cento al due per cento. |
| da € |
15.493,71 |
a € |
51.645,69 |
|
| da lire |
100.000.001 |
a lire |
500.000.000 |
dallo zero virgola cinque per cento all'uno per cento. |
| da € |
51.645,69 |
a € |
258.228,45 |
|
| Oltre lire |
500.000.001 |
|
|
lo zero virgola venticinque per cento. |
| Oltre € |
258.228,45 |
|
|
|
L'onorario minimo è di lire 200.000 - € 103,29
17
Sezione V Funzioni di sindaco o revisore
Art. 37
Funzioni di sindaco nelle società
1.
Al ragioniere, sindaco di società, oltre ai compensi per rimborsi di spese di cui al
titolo II, spettano onorari per:
a)
l'espletamento delle verifiche trimestrali;
b)
i controlli sul bilancio d'esercizio e per la redazione e sottoscrizione della relativa
relazione all'assemblea dei soci;
c)
la partecipazione a ciascuna riunione del consiglio di amministrazione o
dell'assemblea - che non porti all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio
annuale di esercizio - e del comitato esecutivo, nonché per la partecipazione a
ciascuna riunione del collegio sindacale - ad eccezione di quelle indette per le
verifiche trimestrali - finalizzata al controllo delle operazioni sociali straordinarie,
all'esame delle denunzie ai sensi dell'articolo 2408 del codice civile o comunque
richiesta da un componente dell'organo amministrativo;
L'onorario di cui alla lettera a) del comma 1 è commisurato sull'ammontare complessivo dei
componenti positivi di reddito lordo risultanti dal conto economico dell'esercizio in cui sono
state espletate le verifiche ovvero, nel caso di cessazione dell'incarico nel corso dell'esercizio,
dell'esercizio precedente, e determinato come segue:
| fino |
|
a lire |
499.999.999 |
da lire |
1.000.000 |
a lire |
1.200.000 |
| |
|
a € |
258.228,45 |
da € |
516,46 |
a € |
619,75 |
| da lire |
500.000.000 |
a lire |
4.999.999.999 |
da lire |
1.200.000 |
a lire |
2.400.000 |
| da € |
258.228,45 |
a € |
2.0582.284,49 |
da € |
619,75 |
a € |
1.239,50 |
| da lire |
5.000.000.000 |
a lire |
49.999.999.999 |
da lire |
2.400.000 |
a lire |
4.800.000 |
| da € |
2.582.284,50 |
a € |
25.822.844,95 |
da € |
1.239,50 |
a € |
2.479,00 |
| oltre lire |
50.000.000.000 |
|
|
da lire |
4.800.000 |
a lire |
8.000.000 |
| oltre € |
25.822.844,95 |
|
|
da € |
2.478,99 |
a € |
4.131,66 |
3.
Il compenso di cui al comma 2 e' sempre relativo ad una durata in carica per
quattro trimestri. Nel caso di maggiore o minore durata dell'esercizio sociale o di
maggiore o minore permanenza nella carica per qualsiasi motivo, il compenso e'
aumentato o diminuito di tanti quarti quanti sono i trimestri di maggiore o minore
permanenza nella carica
4.
L'onorario di cui alla lettera b) del comma 1 e' commisurato sull'ammontare
complessivo del patrimonio netto, non comprensivo del risultato d'esercizio, risultante
dallo stato patrimoniale del bilancio, se superiore al capitale sociale, e determinato
come segue:
| fino |
|
a lire |
199.999.999 |
da lire |
1.000.000 |
a lire |
1.500.000 |
| |
|
a € |
103.291,38 |
da € |
516,46 |
a € |
774,69 |
| da lire |
200.000.000 |
a lire |
999.999.999 |
da lire |
1.500.000 |
a lire |
2.500.000 |
| da € |
103.291.40 |
a € |
516.456,90 |
da € |
774,70 |
a € |
1.291,10 |
| da lire |
1.000.000.000 |
a lire |
4.999.999.999 |
da lire |
2.500.000 |
a lire |
4.000.000 |
| da € |
516.456.90 |
a € |
2.582.284,49 |
da € |
1.291,14 |
a € |
2.065,83 |
| da lire |
5.000.000.000 |
a lire |
19.999.999.999 |
da lire |
4.000.000 |
a lire |
6.000.000 |
| da € |
2.582.284,50 |
a € |
10.329.137,98 |
da € |
2.065,83 |
a € |
3.098,74 |
| oltre lire |
20.000.000.000 |
|
|
lire |
6.000.000 |
Più un aumento di
lire 1.000.000 ogni
lire 10.000.000.000
o frazione di lire
10.000.000.000 |
| oltre € |
10.329.137,98 |
|
|
€ |
3.098,74 |
Più un aumento di
€ 516,46 ogni
€ 5.164.568,99 o
frazione di
€ 5.164.568,99 |
6.
Qualora si tratti di società la cui attività sia limitata alla pura e semplice
amministrazione di beni immobili di proprietà o al solo godimento di redditi
patrimoniali, il compenso e' ridotto del cinquanta per cento. Analoga riduzione e'
applicata, qualora la situazione lo giustifichi, nel caso in cui la società si trovi in stato
di liquidazione o comunque non svolga alcuna attività.
7.
L'onorario di cui alla lettera c) del comma 1 è pari agli onorari graduali massimi
previsti dalla lettera d), punto 1, della tabella contenuta nell'articolo 26 con il valore
della pratica determinato in misura pari al capitale sociale della società.
8.
Qualora il ragioniere abbia la carica di presidente del Collegio i compensi di cui ai
commi 2, 3 e 4 sono maggiorati del cinquanta per cento.
9.
Gli onorari specifici di cui ai commi 2, 3 e 4 non sono cumulabili con gli onorari
graduali di cui all'articolo 26.
10. I compensi del presente articolo sono aumentati fino ad un massimo del cento per cento
in tutti quei casi in cui il collegio sindacale e' chiamato a svolgere specifici nuovi adempimenti
in forza di norme di legge entrate in vigore successivamente all'approvazione della presente
tariffa.
11. I compensi di cui al presente articolo si applicano anche per il ragioniere che ricopra
la carica di revisore, o sindaco, di enti privati e di consorzi.
12. Gli onorari di cui al presente articolo non possono essere preconcordati.
13. Salvo diverso accordo fra le parti, gli onorari da corrispondere a norma del presente
articolo non possono superare, anche cumulativamente, lire 80.000.000 - €
41.316,55.
19
Art. 38
Funzioni di revisore in enti pubblici
1.
Al ragioniere, revisore in Enti Pubblici, per i quali non e' prevista apposita tariffa,
spettano gli onorari previsti dall'articolo precedente per i sindaci di società
commisurati rispettivamente:
a) alle entrate degli enti, anziché ai componenti positivi;
b) al fondo di dotazione anziché al patrimonio netto;
c) al fondo di dotazione anziché al capitale sociale.
2.
Qualora l'incarico comporti particolare difficoltà, o nel caso di unico revisore, agli
onorari massimi di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 37 può essere applicata una
maggioranza non superiore al cento per cento.
3.
Gli onorari di cui al presente articolo non possono essere preconcordati.
Sezione VI Arbitrati
Art. 39
Arbitrati
1.
Gli onorari spettanti al ragioniere investito della funzione di unico arbitro sono
determinati con riferimento al valore delle richieste di tutte le parti, al valore dei beni,
dei patrimoni o degli affari cui si riferisce l'arbitrato, alla complessità e rilevanza,
anche non patrimoniale, della questione sottoposta ed al possibile danno che
potrebbe derivare alle parti in mancanza di una definizione arbitrale della
contestazione.
2.
In considerazione della ampia articolazione dei riferimenti, gli onorari devono
essere preconcordati con le parti in contestazione, ai sensi dell'articolo 22 della
presente tariffa. In mancanza di accordo, gli onorari saranno determinati applicando
le aliquote massime previste dall'articolo 36, comma 1, al valore delle richieste delle
parti od al valore dei beni, dei patrimoni e degli affari cui si riferisce l'arbitrato.
3.
I suddetti onorari sono dovuti a condizione che sia emesso un lodo definitivo o che
si raggiunga un accordo tra le parti, in caso contrario devono essere congruamente
ridotti.
4.
Onorario minimo lire 3.000.000 - € 1.549,37
20
Sezione VII Operazioni societarie
Art. 40
Costituzione di enti sociali ed aumenti di capitale
1.
Per tutte le prestazioni dirette alla costituzione ed alle variazioni nel capitale di società
ed associazioni di qualsiasi tipo, fatta esclusione di ogni eventuale prestazione inerente la
raccolta di capitali, al ragioniere competono onorari determinati, con riferimento all'importo
complessivo delle somme, dei beni e dei diritti dai soci o dagli associati apportati, o da
apportare secondo il programma deliberato, sotto qualsiasi forma a titolo di capitale o di
finanziamento eventualmente anche in esercizi sociali successivi, secondo i seguenti
scaglioni:
| fino |
|
a lire |
200.000.000 |
dal due per cento al quattro per cento. |
| |
|
a € |
103.291,38 |
|
| da lire |
200.000.000 |
a lire |
1.000.000.000 |
dall’uno per cento al due per cento. |
| da € |
103.291,38 |
a € |
516.456,90 |
|
| da lire |
1.000.000.000 |
a lire |
5.000.000.000 |
dallo zero virgola cinque per cento all’uno per cento. |
| da € |
516.456,90 |
a € |
2.582.284,50 |
|
| da lire |
5.000.000.000 |
a lire |
20.000.000.000 |
dallo zero virgola venticinque per cento allo zero virgola cinque per cento. |
| da € |
2.582.284,50 |
a € |
10.329.137,98 |
|
| Oltre lire |
20.000.000.000 |
|
|
dallo zero virgola uno per cento allo zero virgola venticinque per cento. |
| Oltre € |
10.329.137,98 |
|
|
|
L'onorario minimo è di lire 1.000.000 - € 516,46.
2.
Se trattasi di società cooperative agli onorari come sopra determinati è applicata una
riduzione compresa tra il dieci per cento ed il trenta per cento, fatto salvo l'onorario
minimo.
3.
Per la costituzione di consorzi, di cartelli, di sindacati e di altri enti consimili gli onorari
sono determinati in misura discrezionale avendo riguardo, ove possibile, ai criteri di cui
sopra e sempre con opportuno riferimento alle disposizioni dell'articolo 3 della presente
tariffa.
4.
Gli onorari specifici previsti dal presente articolo non sono cumulabili con gli onorari
graduali di cui all'articolo 26.
21
Art. 41
Trasformazioni, fusione, scissione e concentrazione di società
1.
Per le prestazioni concernenti la trasformazione di società da un tipo ad un altro
tipo sono dovuti al ragioniere gli onorari di cui alla lettera a) del precedente articolo
34 con una maggiorazione compresa tra il venti per cento ed il cinquanta per cento a
seconda della molteplicità e dell'importanza delle suddette prestazioni.
Per le prestazioni occorrenti per la fusione o la scissione di società o per le concentrazioni
di aziende o di rami aziendali, al ragioniere competono onorari determinati, con
riferimento all'ammontare dell'attivo lordo della società da scindere o risultante dalle
situazioni patrimoniali redatte ai sensi dell'articolo 2501 ter del codice civile o
calcolate ai fini del concambio delle società incorporate o di tutte le società che
partecipano alla fusione in qualsiasi forma venga realizzata, ovvero del ramo
aziendale oggetto della concentrazione secondo i seguenti scaglioni:
| fino |
|
a lire |
1.000.000.000 |
dallo zero virgola cinque per cento al tre per cento. |
| |
|
a € |
516.456,90 |
|
| da lire |
1.000.000.001 |
a lire |
5.000.000.000 |
dallo zero virgola venticinque per cento all'uno virgola cinque per cento. |
| da € |
516.456,90 |
a € |
2.582.284,50 |
|
| da lire |
5.000.000.001 |
a lire |
20.000.000.000 |
dallo zero virgola cento venticinque per cento allo zero virgola settantacinque per cento. |
| da € |
2.582.284,50 |
a € |
10.329.137,98 |
|
| Oltre lire |
20.000.000.000 |
|
|
dallo zero virgola cinque per cento allo zero virgola tre per cento. |
| Oltre € |
10.329.137,98 |
|
|
|
L'onorario minimo è di lire 1.000.000 - € 516,46.
3.
Gli onorari specifici previsti nel presente articolo non sono cumulabili con gli onorari
graduali di cui all'articolo 26.
22
Art. 42
Assistenza societaria continuativa e generica
1.
Per l'assistenza societaria continuativa e generica diretta ad assicurare il completo e
regolare adempimento delle pratiche e formalità non inerenti la gestione vera e propria
della società e con esclusione quindi delle prestazioni previste al seguente articolo 55,
al ragioniere competono onorari che devono essere preconcordati con il cliente, avuto
riguardo alla durata, al complesso delle prestazioni inerenti detta assistenza, nonché
alla natura e all'importanza della società.
2.
I suddetti onorari non sono cumulabili con gli onorari graduali di cui all'articolo 26,
ma non potranno comunque essere mai inferiori a quelli determinabili ai sensi del
medesimo articolo.
Sezione VIII Componimenti amichevoli
Art. 43
Componimenti amichevoli
1.
Al ragioniere, per le prestazioni svolte ed in relazione al risultato raggiunto, per il
concordato stragiudiziale, la cessione dei beni e in genere tutte le sistemazioni
liberatorie del debitore, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3 della presente
tariffa, sono dovuti i seguenti onorari:
a)
un compenso fisso di lire 15.000 - € 7,75 per ciascun creditore;
2.
con riferimento al passivo definitivamente accertato, un compenso così determinato,
calcolato per scaglioni:
3.
| fino |
|
a lire |
500.000.000 |
dal tre per cento al quattro per cento. |
| |
|
a € |
258.228,45 |
|
| da lire |
500.000.001 |
a lire |
1.000.000.000 |
dal due per cento al tre per cento. |
| da € |
258.228,45 |
a € |
516.456,90 |
|
| da lire |
1.000.000.001 |
a lire |
5.000.000.000 |
dall'uno virgola cinque per cento al due per cento. |
| da € |
516.456,90 |
a € |
2.582.284,50 |
|
| da lire |
5.000.000.001 |
a lire |
10.000.000.000 |
dall'uno per cento all'uno virgola cinque per cento. |
| da € |
2.582.284,50 |
a € |
5.164.568,99 |
|
| Oltre lire |
10.000.000.000 |
|
|
dallo zero virgola cinque per cento all'uno per cento. |
| Oltre € |
5.164.568,99 |
|
|
|
4.
Se provvede anche al realizzo delle attività, al ragioniere competono, altresì, gli
onorari previsti all'articolo 30, comma 1, lettera a), numero 1), applicando ad essi una
riduzione del cinquanta per cento.
5.
Competono, altresì, gli onorari relativi ad altre diverse specifiche prestazioni
eventualmente svolte.
6.
Se il componimento amichevole è limitato ad ottenere una dilazione nei pagamenti,
fermo restando il compenso fisso di cui alla lettera a), comma 1, del presente articolo,
ai compensi di cui alla lettera b), comma 1, del presente articolo è applicata una
riduzione compresa tra il quaranta per cento e l'ottanta per cento, avuto riguardo alle
difficoltà incontrate ed alla durata della moratoria.
7.
Gli onorari previsti nel presente articolo non sono cumulabili con gli onorari graduali
di cui all'articolo 26.
8.
Se il componimento amichevole non riesce, al ragioniere, salvi in ogni caso gli
onorari spettanti per le altre prestazioni svolte, competono il compenso fisso previsto
alla lettera a), comma 1, del presente articolo e gli onorari graduali di cui all'articolo 26
della presente tariffa; in ogni caso l'ammontare complessivo di detti onorari non deve
essere superiore alla metà degli onorari che sarebbero spettanti se il componimento
amichevole fosse pervenuto a buon fine.
9.
L'onorario minimo è di lire 2.000.000 - € 1.032,91.
Sezione IX Procedure concorsuali
Art. 44
Assistenza in procedure concorsuali
1.
Per le prestazioni svolte per l'assistenza del debitore, che non rientrino in quelle
previste dall'articolo 43 e che siano effettuate nel periodo preconcorsuale oppure nel
corso delle diverse procedure concorsuali, gli onorari spettanti al ragioniere sono
determinati come segue:
a)
nel caso in cui dette procedure si concludano con esito concordatario o
comunque favorevole, competono gli onorari stabiliti dall'articolo 43 applicando ad
essi una riduzione compresa tra il trenta per cento ed il quaranta per cento per il
concordato preventivo ed una riduzione compresa tra il quaranta per cento ed il
cinquanta per cento per l'amministrazione controllata;
b)
nel caso in cui dette procedure non vengano concluse con esito concordatario o
comunque favorevole, competono gli onorari stabiliti dall'articolo 43 applicando ad
essi una riduzione compresa tra il cinquanta per cento ed il settanta per cento
inteso che tale quantificazione non può essere inferiore a quella ottenuta con
l'applicazione degli onorari graduali di cui all'articolo 26.
2.
Per le prestazioni svolte per l'assistenza
del debitore nella proposizione della
procedura fallimentare competono gli onorari
previsti dall'articolo 43 applicando una
riduzione compresa tra il sessanta per cento e
l'ottanta per cento; tale quantificazione
non può mai essere inferiore a quella ottenuta
con l'applicazione degli onorari graduali
di cui all'articolo 26.
3.
Qualora il fallito venga assistito per la proposizione di concordato fallimentare con
l'intervento di un garante, competono gli onorari di cui all'articolo 43 applicando una
riduzione compresa tra il quaranta per cento ed il cinquanta per cento; qualora il
concordato fallimentare venga proposto con l'intervento di un assuntore, competono gli
24
onorari di cui all'articolo 43 con una riduzione compresa tra il trenta per cento ed il
quaranta per cento
4. Le prestazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono da riguardarsi nel loro aspetto unitario
e comprendono tutte le fasi della pratica, dall'esame e studio della situazione
aziendale alla ammissione alla procedura.
5.
Per esito concordatario o favorevole deve intendersi l'avvenuta omologa del
concordato o l'approvazione da parte dei creditori della proposta di ammissione alla
procedura di amministrazione controllata o del decreto che dispone la amministrazione
straordinaria delle grandi imprese in crisi. Eventuali circostanze successive che dovessero
comportare risoluzioni o revoche delle procedure sono ininfluenti per la determinazione
degli onorari relativi all'incarico già favorevolmente concluso.
6.
Il succedersi di diverse procedure concorsuali comporta l'applicazione degli onorari
propri per ciascuna di esse. Per le procedure successive a quella originaria, già
ammessa con esito favorevole, sono applicabili gli onorari di cui al presente articolo con
l'applicazione di un'ulteriore riduzione compresa tra il trenta per cento ed il cinquanta
per cento.
7.
Gli onorari previsti nel presente articolo sono in ogni caso cumulabili con quelli di
altre prestazioni specificamente previste dalla presente tariffa, ma non sono cumulabili
con gli onorari graduali di cui all'articolo 26.
8.
Nel caso in cui l'assistenza del debitore abbia avuto per oggetto soltanto
l'espletamento di singole fasi della pratica gli onorari si determinano in base all'articolo
26 ovvero ad altri articoli della presente tariffa, che specificamente prevedano le
prestazioni svolte.
Sezione X Consulenza contrattuale
Art. 45
Consulenza contrattuale
1. Per la consulenza ed assistenza nella trattazione e nella stipulazione di contratti, anche
transattivi, e nella redazione di atti, di scritture private, di preliminari e per ogni altra
prestazione in materia contrattuale relativa all'acquisto, alla vendita o alla permuta di
aziende, di quote di partecipazione, di azioni, di patrimoni, di singoli beni, nonché al
recesso ed esclusione di soci, al ragioniere, tenuto conto dell'attività prestata, spettano
onorari determinati, con riferimento al valore della pratica, secondo i seguenti scaglioni:
| fino |
|
a lire |
100.000.000 |
dal due per cento al cinque per cento. |
| |
|
a € |
51.645,69 |
|
| da lire |
100.000.001 |
a lire |
500.000.000 |
dall'uno virgola venticinque per cento al tre per cento. |
| da € |
51.645,69 |
a € |
258.228,45 |
|
| da lire |
500.000.001 |
a lire |
2.000.000.000 |
dallo zero virgola settantacinque per cento al due per cento. |
| da € |
258.228,45 |
a € |
1.032.913,80 |
|
| da lire |
2.000.000.001 |
a lire |
5.000.000.000 |
dallo zero virgola quattro per cento all'uno virgola venticinque per cento. |
| da € |
1.032.913,80 |
a € |
2.582.284,50 |
|
| Oltre lire |
5.000.000.000 |
|
|
dallo zero virgola due per cento allo zero virgola settantacinque per cento. |
| Oltre € |
2.582.284,50 |
|
|
|
2. Per la consulenza ed assistenza nella trattazione e nella stipulazione degli altri contratti
nominati nel titolo terzo del libro quarto del codice civile, gli onorari sono determinati,
con riferimento al valore della pratica, secondo i seguenti scaglioni:
| fino |
|
a lire |
50.000.000 |
dall'uno per cento al sei per cento. |
| |
|
a € |
25.822,84 |
|
| da lire |
50.000.001 |
a lire |
250.000.000 |
dallo zero virgola settantacinque per cento al quattro per cento. |
| da € |
25.822,84 |
a € |
129.114,22 |
|
| da lire |
250.000.001 |
a lire |
1.000.000.000 |
dallo zero virgola cinque per cento al tre per cento. |
| da € |
129.114,23 |
a € |
516.456,90 |
|
| da lire |
1.000.000.001 |
a lire |
5.000.000.000 |
dallo zero virgola venticinque per cento all'uno virgola venticinque per cento. |
| da € |
516.456,90 |
a € |
2.582.284,50 |
|
| Oltre lire |
5.000.000.000 |
|
|
dallo zero virgola quindici per cento all'uno per cento. |
| Oltre € |
2.582.284,50 |
|
|
|
3.
Il valore della pratica è, in generale, costituito dall'ammontare dei corrispettivi
pattuiti.
26
4.
Per i contratti a prestazioni periodiche o continuative di durata ultra annuale, il
valore della pratica è determinato in funzione dei corrispettivi previsti o stimati per il
primo anno, aumentati fino al doppio.
5.
Per i contratti di mutuo, compresi i finanziamenti ed i contributi a fondo perduto, il
valore della pratica è costituito dal capitale mutuato o erogato.
6.
Per i contratti innominati il valore della pratica è determinato con riferimento al
contratto nominato analogicamente più simile.
7.
L'onorario minimo è di lire 300.000 - € 154,94.
Sezione XI Assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria
Art. 46
Disposizioni generali
1.
E' definita assistenza tributaria la predisposizione su richiesta e nell'interesse del
cliente di atti e documenti aventi rilevanza tributaria sulla base dei dati e delle
analitiche informazioni trasmesse dal cliente, che non richiedano particolare
elaborazione.
2.
E' definito rappresentanza tributaria l'intervento personale quale mandatario del
cliente presso gli uffici tributari, presso le commissioni tributarie, ed in qualunque altra
sede in relazione a verifiche fiscali.
3.
E' definita consulenza tributaria la consulenza, in qualsiasi materia tributaria, di
carattere generale o specifico, prestata in sede di analisi della legislazione, della
giurisprudenza e delle interpretazioni dottrinarie e dell'amministrazione finanziaria di
problemi specifici, in sede di assistenza tributaria ed in sede di scelta dei
comportamenti e delle difese più opportuni in relazione alla imposizione fiscale, anche
in sede contenziosa.
4.
Per l'assistenza tributaria al ragioniere competono, in via cumulativa, onorari
specifici e graduali, come precisati nell'articolo 47 della presente tariffa.
5.
Per la rappresentanza tributaria al ragioniere competono onorari graduali, come
precisati nell'articolo 48 della presente tariffa.
6.
Per la consulenza tributaria al ragioniere, oltre agli onorari graduali di cui all'articolo
26, competono onorari specifici, come precisati nell'articolo 49 della presente tariffa.
27
7.
Sia gli onorari per l'assistenza sia quelli per la rappresentanza tributaria sono
cumulabili con gli onorari per la consulenza tributaria e con ogni altro onorario
spettante per le altre eventuali diverse prestazioni.
Art. 47
Assistenza tributaria
1.
Gli onorari specifici sono determinati in funzione della complessità dell'atto o
documento predisposto come risulta dalla tabella 2 che fa parte integrante del presente
regolamento.
2.
Gli onorari graduali, da cumulare con i suddetti onorari specifici, sono determinati in
funzione del valore della pratica come risulta dalla tabella 3 che fa parte integrante del
presente regolamento.
3.
Il valore della pratica è determinato:
a) per le dichiarazioni dei redditi propri: in base all'importo complessivo delle entrate
lorde, dei ricavi o profitti che concorrono alla determinazione dei redditi o delle perdite
dichiarate;
b) per le dichiarazioni dei redditi di terzi: in base all'importo complessivo
delle
ritenute operate;
c) per le dichiarazioni IVA: in base alla sommatoria dei valori imponibili, non imponibili
ed esenti;
d) per le dichiarazioni di successione e le dichiarazioni INVIM: in base al valore
dichiarato dei beni;
e) per i ricorsi, appelli, memorie alle Commissioni Tributarie: in base all'importo delle
imposte, tasse, contributi, pene pecuniarie, soprattasse, multe, penali, interessi che
sarebbero dovuti sulla base dell'atto impugnato o in contestazione oppure dei quali
è richiesto il rimborso;
f) per le comunicazioni, denunce, esposti, istanze, memorie, risposte a questionari
indirizzati ad uffici finanziari: in analogia con i criteri previsti per gli atti sopra
elencati.
4.
Per la concreta determinazione degli onorari graduali all'interno del minimo o del
massimo si ha riguardo al concreto posizionamento all'interno degli scaglioni del valore
della pratica ma anche, in particolar modo per i ricorsi, appelli e memorie alle
Commissioni Tributarie, alla complessità e originalità di diritto o di merito della
questione trattata.
Art. 48
Rappresentanza tributaria
1.
Gli onorari graduali sono determinati in funzione del tempo impiegato e dei valore
della pratica come risulta dalla tabella 4 che fa parte integrante del presente
regolamento. l suddetti onorari sono stabiliti per ora o frazione di ora; gli onorari per i
tempi di trasferimento, occorrenti per l'intervento, sono determinati applicando il
compenso minimo per non più di quattro ore.
2.
Il valore della pratica è determinato in base all'importo delle imposte, tasse,
contributi, pene pecuniarie, soprattasse, multe, penali, interessi che sarebbero dovuti o
dei quali è richiesto il rimborso. In mancanza il valore della pratica è determinato in
relazione all'importo delle imposte che potrebbero essere accertate.
28
Art. 49
Consulenza tributaria
1.
Al ragioniere per la consulenza tributaria, oltre agli onorari indicati ai precedenti
articoli per le eventuali prestazioni di assistenza e rappresentanza tributaria,
competono onorari determinati tra l'uno per cento ed il cinque per cento del valore
della pratica secondo i principi indicati alla lettera e), comma 3, dell'articolo 47 avendo
riguardo sia all'importanza e complessità della questione esaminata, sia ancora a tutti i
possibili riflessi connessi ed ai criteri di cui all'articolo 3 della presente tariffa.
2.
Nella determinazione dell'onorario, particolare considerazione deve essere posta alla
risoluzione di questioni di diritto, specie quando esse si concludano con esito favorevole
per il cliente.
Sezione XII Sistemazioni di interessi
Art. 50
Sistemazione tra eredi
1.
Per le prestazione inerenti alla esecuzione di disposizioni testamentarie, all'accertamento
dell'asse ereditario, ai progetti di divisione e di assegnazione di beni, alla lottizzazione
dell'asse ereditario, all'assegnazione di beni, alla determinazione e sistemazione di diritti di
usufrutto con o senza affrancazione, alla sistemazione di questioni tra eredi o presunti tali,
spettano onorari determinati, a seconda dell'attività prestata, tenuto conto anche del
numero degli eredi, dei legatari e degli usufruttuari, in misura compresa tra lo zero virgola
cinquanta per cento ed il tre per cento del totale della massa attiva ereditaria. L'onorario
minimo è di lire 2.000.000 - € 1.032,91.
2.
Per le prestazioni relative alla denuncia di successione e liquidazione della relativa
imposta si applicano gli onorari di cui alla sezione XI della presente tariffa.
3.
Gli onorari previsti nel presente articolo sono cumulabili con gli onorari previsti agli
articoli 27, 28 e 30 della presente tariffa.
4.
Allorquando il ragioniere assiste un coerede, un legatario o un usufruttuario, gli onorari
sono determinati con i criteri sopra esposti in relazione all'ammontare della quota di
spettanza del cliente.
5.
Gli onorari specifici previsti dal presente articolo non sono cumulabili con gli onorari
graduali di cui all'articolo 26.
Art. 51
Sistemazioni patrimoniali
1.
Gli onorari relativi alle sistemazioni patrimoniali, alle divisioni ed assegnazioni di
patrimoni e di beni, alla compilazione dei relativi progetti e piani di liquidazione, sono
commisurati all'ammontare complessivo delle attività accertate con applicazioni delle
percentuali e dei criteri previsti nell'articolo 50, ovvero delle passività se superiori.
29
Art. 52
Sistemazioni tra familiari
1.
Per le sistemazioni di interessi tra familiari, allorquando non soccorra l'applicazione,
anche analogica, di altra specifica voce della presente tariffa, gli onorari sono
determinati secondo quanto previsto dall'articolo 51.
Sezione XIII Consulenze ed assistenze varie
Art. 53
Consulenza economico-finanziaria
1.
Al ragioniere spettano onorari determinati tra lo zero virgola cinquanta per cento e il
due per cento del valore dei capitali oggetto delle prestazioni tenendo conto del tempo
impiegato e delle specifiche prestazioni relative alla struttura finanziaria delle aziende,
quali per esempio:
a)
studi relativi al rapporto tra il capitale proprio e di terzi;
b)
studi relativi alla scelta tra le diverse forme tecniche di finanziamento: mutui,
prestiti obbligazionari, debiti bancari, leasing, factoring....;
c)
studi ed adempimenti per la collocazione dei titoli sul mercato;
d)
ogni altra prestazione di carattere economico finanziario
Art. 54
Consulenze aziendali particolari
1.
Al ragioniere competono onorari determinati tra lo zero virgola cinquanta ed il due per
cento del valore della pratica stabilito a norma dell'articolo 4, con opportuno riguardo alla
natura ed alla importanza dell'azienda, nonché ai criteri indicati all'articolo 3 della presente
tariffa per le seguenti prestazioni:
a)
diagnosi aziendali (analisi di bilanci; indici e flussi; analisi del profilo strategico;
diagnosi organizzative);
b)
diagnosi sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative anche in materia
tributaria;
c)
impianti di sistemi direzionali (calcolo dei costi di prodotto; calcoli di convenienza di
breve termine; analisi della redditività dei prodotti; scelta del tipo: acquistare o
produrre, etc.; razionalizzazione di metodi o procedure organizzative; assistenza nelle
scelte relative alla configurazione di nuovi sistemi di elaborazione elettronica);
d)
impianti per la programmazione ed il controllo economico-finanziario delle aziende
(bilanci di previsione economici, finanziari e degli investimenti);
30
e)
valutazione della convenienza economico-finanziaria ad effettuare investimenti;
f)
l'assistenza ed ogni alta prestazione in materia di lavoro e per ogni altra consulenza
particolare.
2. Gli onorari di cui al comma 1 sono cumulabili con gli onorari per le prestazioni accessorie
eventualmente occorse per l'espletamento della pratica.
Art. 55
Consulenza aziendale continuativa e generica
1. Per la consulenza aziendale continuativa e generica, al ragioniere competono
onorari che devono essere preconcordati con il cliente, avuto riguardo alla durata ed
al contenuto delle prestazioni.
TITOLO V
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 56
Disposizioni transitorie
1.
Per le prestazioni in corso al momento dell'entrata in vigore della presente tariffa
1[1] i compensi sono determinati:
a)
per gli onorari specifici secondo le norme previste nella presente tariffa;
b)
per gli onorari graduali, per le indennità e per le spese di viaggio e di soggiorno,
secondo le norme previste dalla tariffa in vigore nel momento in cui si è verificato il
presupposto per la loro applicabilità.
1[1] Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale S.O. n. 91 del 19 aprile 1997
31
Art. 26
Tab. 1
| Valori della pratica in milioni |
Fino a L. 50 € 25.822,80 |
Da L. 50 - € 25.822,84 a L. 100 - € 51.645,69 |
Da L. 100 - € 51.645,69 a L. 300 - € 154.937,07 |
Da L. 300 - € 154.937,07 a L. 600 - € 309.874,14 |
Oltre L. 600 - € 309.874,14 |
| I) Interventi personali |
|
|
|
|
|
| a) consultazioni telefoniche per chiamata |
|
|
|
|
|
| Minimo |
L. 10.000 € 5,16 |
L. 15.000 € 7,75 |
L. 20.000 € 10,33 |
L. 25.000 € 12,91 |
L. 30.000 € 15,49 |
| Massimo |
L. 20.000 € 10,33 |
L. 25.000 € 12,91 |
L. 30.000 € 15,49 |
L. 40.000 € 20,66 |
L. 50.000 € 25,82 |
| b) riunioni con il cliente (o sui mandatari) ovvero con un terzo |
|
|
|
|
|
| Minimo |
L. 15.000 € 7,75 |
L. 25.000 € 12,91 |
L. 30.000 € 15,49 |
L. 40.000 € 20,66 |
L. 60.000 € 30,99 |
| Massimo |
L. 30.000 € 15,49 |
L. 40.000 € 20,66 |
L. 50.000 € 25,82 |
L. 60.000 € 30,99 |
L. 100.000 € 51,65 |
| c) riunioni con più parti |
|
|
|
|
|
| Minimo |
L. 25.000 € 12,91 |
L. 40.000 € 20,66 |
L. 60.000 € 30,99 |
L. 80.000 € 41,32 |
L. 100.000 € 51,65 |
| Massimo |
L. 50.000 € 25,82 |
L. 60.000 € 30,99 |
L. 80.000 € 41,32 |
L. 100.000 € 51,65 |
L. 150.000 € 77,47 |
| d) partecipazioni ad assemblee societarie, associative, di creditori e assistenza e discussione avanti funzionari pubblici non tributari |
|
|
|
|
|
| Minimo |
L. 30.000 € 15,49 |
L. 60.000 € 30,99 |
L. 80.000 € 41,32 |
L. 100.000 € 51,65 |
L. 120.000 € 61,97 |
| Massimo |
L. 60.000 € 30,99 |
L. 80.000 € 41,32 |
L. 100.000 € 51,65 |
L. 120.000 € 61,97 |
L. 200.000 € 103,29 |
| II) Prestazioni tecniche varie |
|
|
|
|
|
| a) esame e studio della pratica e di documenti e ricerche in archivi pubblici e privati – per ora io frazione d’ora |
|
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| Minimo |
L. 10.000 € 5,16 |
L. 15.000 € 7,75 |
L. 20.000 € 10,33 |
L. 30.000 € 15,49 |
L. 40.000 € 20,66 |
| Massimo |
L. 20.000 € 10,33 |
L. 25.000 € 12,91 |
L. 30.000 € 15,49 |
L. 40.000 € 20,66 |
L. 60.000 € 30,99 |
| b) pareri scritti, predisposizione di atti, istanze o programmi operativi, redazioni di verbali e relazioni convocazioni di assemblee per facciata formato protocollo |
|
|
|
|
|
| Minimo |
L. 20.000 € 10,33 |
L. 30.000 € 15,49 |
L. 40.000 € 20,66 |
L. 60.000 € 30,99 |
L. 80.000 € 41,32 |
| Massimo |
L. 40.000 € 20,66 |
L. 50.000 € 25,82 |
L. 60.000 € 30,99 |
L. 80.000 € 41,32 |
L. 100.000 € 51,65 |
| c) redazione di statuti, atti costitutivi e regolamenti – per facciata formato protocollo |
|
|
|
|
|
| Minimo |
L. 30.000 € 15,49 |
L. 50.000 € 25,82 |
L. 60.000 € 30,99 |
L. 80.000 € 41,32 |
L. 100.000 € 51,65 |
| Massimo |
L. 50.000 € 25,82 |
L. 60.000 € 30,99 |
L. 80.000 € 41,32 |
L. 100.000 € 51,65 |
L. 150.000 € 77,47 |
| d) depositi, pubblicazioni, iscrizioni di atti e documenti nel registro delle imprese o presso la Camera di Commercio |
|
|
|
|
|
| Minimo |
L. 40.000 € 20,66 |
L. 60.000 € 30,99 |
L. 80.000 € 41,32 |
L. 100.000 € 51,65 |
L. 120.000 € 61,97 |
| Massimo |
L. 60.000 € 30,99 |
L. 80.000 € 41,32 |
L. 100.000 € 51,65 |
L. 120.000 € 61,97 |
L. 200.000 € 103,29 |
1)
Per gli interventi di cui alle lettere b), c) e d) gli onorari sono stabiliti per ora o frazione
di ora.
Gli onorari per i tempi di trasferimento, occorrenti per l'intervento, sono determinati
applicando il compenso minimo per non più di quattro ore.
2)
Per la concreta quantificazione degli onorari tra il minimo ed il massimo deve aversi
riguardo all'effettivo valore della pratica tenuto conto dei criteri generali di cui agli articoli
3, 4 e 5.
Nota al punto II)
Per la concreta quantificazione degli onorari tra il minimo ed il massimo deve aversi particolare
riguardo alle difficoltà della pratica, tenuto conto dei criteri generali di cui agli articoli 3, 4 e 5.
N.B: tutti gli onorari massimi della tabella possono essere raddoppiati se il valore della pratica
supera lire 2.000.000.000 - € 1.032.913,80 e triplicati se supera lire 10.000.000.000 - €
5.164.568,99
35
Art. 47 c. 1
Tab. 2
| A) Dichiarazione dei redditi propri e di terzi |
| a) |
|
Per la redazione di ciascun quadro analitico, per ciascun tipo di
reddito o percipiente (assumendosi come redazione di un
quadro la elencazione, anche nello stesso foglio di quattro
diverse fonti di reddito dello stesso tipo o di quattro diversi
percipienti |
L. 10.000 € 5,16 |
| b) |
|
Per ciascun documento o copia di
documento allegata |
L. 3.000 € 1,55 |
| c) |
|
Per la redazione di tutti gli altri dati, notizie e quadri riepilogativi
richiesti: |
|
| |
C1 |
Per la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche |
L. 30.000 € 15,49 |
| |
C2 |
Per la dichiarazione dei redditi delle società di persone |
L. 60.000 € 30,99 |
| |
C3 |
Per la dichiarazione dei redditi delle persone giuridiche |
L. 100.000 € 51,65 |
| |
C4 |
Per la dichiarazione dei sostituti di imposta: |
|
| |
|
- comprendente redditi di lavoro dipendente |
L. 100.000 € 51,65 |
| |
|
- non comprendente redditi di lavoro dipendente |
L. 50.000 € 25,82 |
| B) Dichiarazioni IVA (senza relativi elenchi) |
L. 150.000 € 77,47 |
| C) Elenchi relativi alla dichiarazione Iva |
| a) |
|
Per la redazione di ciascun elenco |
L. 20.000 € 10,33 |
| b) |
|
Per ogni 10 righe compilate di ciascun elenco |
L. 10.000 € 5,16 |
| D) Dichiarazione di successione |
| a) |
|
Per ogni cespite dichiarato |
L. 20.000 € 10,33 |
| b) |
|
Per ogni passività dichiarata |
L. 50.000 € 25,82 |
| E) Dichiarazioni Invim |
L. 200.000 € 103,29 |
| F) Ricorsi, appelli e memorie alle Commissioni Tributarie di I e II grado |
L. 100.000 € 51,65 |
| G) Ricorsi, appelli e memorie alla Commissioni Centrale |
L. 200.000 € 103,29 |
| H) Esposti, istanze, memorie, risposte a questionari indirizzati ad uffici finanziari |
L. 50.000 € 25,82 |
Art. 47 c. 2
Tab. 3
| Valore della pratica (in milioni) |
Fino a 100 € 51.645,69 |
Da oltre L. 100 € 51645,69 A L. 1.000 € 516.456,90 |
Oltre L. 1.000 € 516.456,90 |
| 1) Dichiarazioni dei redditi propri e altrui, dichiarazioni IVA, dichiarazione di successione, dichiarazione INVIM |
|
|
|
| Minimo |
L. 50.000 € 25,82 |
L. 200.000 € 103,29 |
L. 300.000 € 309,87 |
| Massimo |
L. 300.000 € 154,94 |
L. 800.000 € 413,17 |
L. 2.000.000 € 1.032,91 |
| 2) Ricorsi, appelli e memorie alle Commissioni tributarie |
|
|
|
| Minimo |
L. 50.000 € 25,82 |
L. 500.000 € 258,23 |
L. 2.000.000 € 1.032,91 |
| Massimo |
L. 500.000 € 258,23 |
L. 4.000.000 € 2.065,83 |
L. 8.000.000 € 5.164,57 |
| 3) Comunicazioni, denunce, esposti, istanze, memorie, risposte a questionari indirizzati a Uffici Finanziari |
|
|
|
| Minimo |
L. 50.000 € 25,82 |
L. 200.000 € 103,29 |
L. 500.000 € 258,23 |
| Massimo |
L. 300.000 € 154,94 |
L. 1.000.000 € 516,46 |
L. 3.000.000 € 1.549,37 |
Art. 48
Tab. 4
| Valore della pratica (in milioni) |
Fino a 20 € 10.329,14 |
Da oltre L. 20 € 10.329,14 A L. 100 € 51.645,69 |
Da oltre L. 100 € 51.645,69 A L. 1.000 € 516.456,90 |
Oltre L. 1.000 € 516.456,90 |
| a) presso Uffici Finanziari |
|
|
|
|
| Minimo |
L. 40.000 € 20,60 |
L. 50.000 € 25,82 |
L. 80.000 € 41,32 |
L. 150.000 € 77,47 |
| Massimo |
L. 50.000 € 25,82 |
L. 80.000 € 41,32 |
L. 150.000 € 77,47 |
L. 250.000 € 129,11 |
| b) in occasione di verifiche fiscali |
|
|
|
|
| Minimo |
L. 50.000 € 25,82 |
L. 70.000 € 36,15 |
L. 100.000 € 51,65 |
L. 150.000 € 77,47 |
| Massimo |
L. 70.000 € 36,15 |
L. 100.000 € 51,65 |
L. 150.000 € 77,47 |
L. 250.000 € 129,11 |
| c) presso le Commissioni tributarie |
|
|
|
|
| Minimo |
L. 150.000 € 77,47 |
L. 200.000 € 103,29 |
L. 300.000 € 309,87 |
L. 500.000 € 258,23 |
| Massimo |
L. 200.000 € 103,29 |
L. 300.000 € 154,94 |
L. 500.000 € 258,23 |
L. 1.500.000 € 774,69 |