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CODICE DEONTOLOGICO

Approvato dal Consiglio Nazionale Ragionieri il 13 dicembre 2006
Aggiornato con le modifiche approvate il 5 settembre 2007
A cura del Gruppo di Studio Deontologia Professionale

Gruppo di Studio Deontologia Professionale

Consigliere Delegato Luciano MINAFRA

Componenti
Alessandro BUCCINO
Annamaria MANGIAPELO
Renato MILANESI
Giovanni Battista ROMAGNINI
Sergio SALVATORI
Fabio SCALA
Ezio TAGLIARO
Eugenio TRAVAGLIO
Eugenio VITELLO

Segretario tecnico Domitilla Tavolaro
 

IL CODICE
Premessa

INTRODUZIONE
1. I VALORI
2. GLI INTERESSI
3. GLI SCOPI

SEZIONE I
NORME GENERALI
Articolo 1 - Competenza
Articolo 2 - Autonomia, obiettività, integrità, riservatezza, decoro
Articolo 3 - Attività svolte all'estero
Articolo 4 - Attività professionale

SEZIONE II
NORME SPECIFICHE PER I LIBERI PROFESSIONISTI
Articolo 5 -Tutela dei valori
Articolo 6 - Autonomia del professionista nelle società o associazioni di professionisti
Articolo 7 - Incompatibilità
Articolo 8 - Conflitto
Articolo 9 - Collaborazione con colleghi nelle società o associazioni professionali
Articolo 10 - Pubblicità

Articolo 11 - Compensi
Articolo 12 - Pubblicità online
Articolo 13 - Siti Web
Articolo 14 - Pubblicità a mezzo terzi sul World Wide Web
Articolo 15 - Onorari
Articolo 16 - Risarcimento del danno
Articolo 17 - Collaborazione professionale

SEZIONE III
NORME SPECIFICHE PER I PROFESSIONISTI DIPENDENTI
Articolo 18 - Rapporti col datore di lavoro
Articolo 19 - Riservatezza
Articolo 20 - Rapporto con altri dipendenti

IL CODICE

PREMESSA

Gli scopi ed i valori fondamentali del presente Codice sono di natura generale. Il Codice fornisce una guida per il raggiungimento degli obiettivi della Professione nel rispetto dei suoi principi fondamentali.

Il Codice è così composto:

Introduzione

Sezione I Norme generali.

Sezione II Norme specifiche per i liberi professionisti.

Sezione III Norme specifiche per i professionisti dipendenti.

INTRODUZIONE


Il presente Codice si ispira alle norme deontologiche della Professione contabile adottate dall’IFAC (International Federation of Accountants). Il Codice identifica i valori fondamentali della Professione di Ragioniere e Perito Commerciale, gli interessi di categoria e gli scopi, pubblici e privati, che sono propri della Professione.  


1. I VALORI


I valori sui quali si fonda la professione sono i seguenti:

a. competenza professionale, intesa quale conoscenza delle nozioni fondamentali che sono alla base della Professione (in particolare nelle scienze e tecniche ragionieristico – contabili e in quei settori delle scienze giuridiche, economiche e commerciali che attengono all’attività professionale) da acquisirsi mediante un periodo adeguato di pratica professionale e successivamente con idonei corsi di aggiornamento e formazione;

b.formazione professionale, intesa quale costante aggiornamento del livello delle conoscenze tecnico-giuridiche acquisite. In tale ottica, il Professionista dovrà aver cura della formazione culturale ed etico-deontologica dei propri collaboratori; nei riguardi del praticante, egli sarà un formatore attento e responsabile e ne incoraggerà l’impegno formativo attraverso adeguati incentivi.

c.autonomia professionale, consistente nel fatto che le nozioni e le norme tecniche e di condotta, alle quali il Professionista deve conformarsi, sono quelle stabilite dalla comunità scientifica e dalla Professione, salvo quando esse siano imposte dalla legge;

d.obiettività professionale, ossia il rispetto dei fatti accertati con l’opera professionale ed il conseguente rifiuto di atteggiamenti di parte o settari, di condizionamenti e influenze che mirino ad alterare per interessi esterni i fatti medesimi. L’obiettività implica che il Professionista faccia conoscere al destinatario delle prestazioni professionali i vantaggi e gli svantaggi delle soluzioni tecniche prospettate;

e.integrità professionale, intesa quale comportamento onesto, alieno dall’inganno, dalla slealtà, dalla dipendenza da qualsiasi potere, dalla collusione con persone o enti estranei al rapporto professionale, dagli atteggiamenti miranti ad utilità personali non lecite;

f.riservatezza professionale, intesa quale dovere di riserbo sulle notizie e informazioni ottenute nello svolgimento dell’attività, notizie e informazioni che non devono essere divulgate se non quando ciò sia prescritto dalla legge o dall’autorità giudiziaria; il Professionista assume la responsabilità della riservatezza dei propri dipendenti, collaboratori, associati iscritti in altri Albi, tirocinanti e di qualunque altro soggetto privato con il quale abbia contatti per lo svolgimento di una pratica a lui affidata.

g.decoro professionale, implica l’osservanza dei valori sopra delineati e comporta il dovere di esercitare l’attività in modo che la Professione mantenga un prestigio adeguato alle proprie funzioni sociali e goda di apprezzamento e di fiducia da parte del pubblico.
 

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2. GLI INTERESSI


Gli interessi che la professione persegue sono i seguenti:

a. gli interessi del cliente (persona fisica, impresa o ente) secondo una logica professionale e nel rispetto della legge;

b. gli interessi della Professione, in quanto quest’ultima assicura prestazioni per il mondo degli affari, per le amministrazioni pubbliche, per gli operatori economici e per i contribuenti;

c. gli interessi della collettività nel caso in cui le istituzioni richiedano al Professionista di fornire la propria opera.

In particolare nello svolgimento delle funzioni di:

  controllo legale dei conti: il Professionista deve attenersi strettamente ai principi contabili e di
revisione nazionali ed internazionali;

  componente del collegio sindacale: il Professionista deve improntare il controllo alla tutela del patrimonio sociale;

  revisore contabile presso enti pubblici: il Professionista deve fornire motivati giudizi di congruità, coerenza ed attendibilità contabile, collaborando con obiettività ed imparzialità al buon andamento della Pubblica Amministrazione;

 revisore interno: il Professionista deve offrire la garanzia di un sistema di controlli affidabili;

  “rappresentante-procuratore “ad lites” del contribuente: il Professionista, attraverso adeguate prestazioni di studio ed analisi delle pratiche trattate, procederà alla valutazione appropriata dei rischi di insuccesso senza garantirne l’esito favorevole, ma assicurando ogni migliore tecnica delle procedure adottate per la difesa dei legittimi interessi in causa;

  consulente manageriale: il Professionista deve fornire adeguato contributo circa la promozione di un sano processo decisionale, attento alle aspettative di profitto, ma anche al pubblico interesse;

  consulenza tecnica nei giudizi: il Professionista deve fornire i pareri richiesti, secondo i più aggiornati standards qualitativi. Egli rinuncerà all'incarico, se non possiede la competenza richiesta dal caso di specie.

  ogni altra funzione delegata dalla legge, dall’autorità giudiziaria, dalle imprese o dai privati, volta a corrispondere ai bisogni sociali esistenti o sopravvenuti.
 

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3. GLI SCOPI


Gli scopi fondamentali ai quali la professione s'indirizza sono i seguenti:

a. costituire un contesto professionale obiettivamente esperto ed affidabile al quale l’utenza possa rivolgersi per le proprie esigenze relative alle conoscenze specifiche che sono alla base della Professione, in modo da soddisfare le aspettative del pubblico e delle istituzioni;

b. creare un’immagine pubblica della Professione atta a stabilire un rapporto tra professionisti ed utenti basato sulla fiducia nelle capacità tecniche e nelle qualità etiche dei primi, nonché sulla convinzione che i professionisti sappiano risolvere adeguatamente i problemi degli utenti nei settori di competenza;

c. sostenere le iniziative sociali delle professioni intellettuali al fine di contribuire all’elevazione economica e sociale della collettività..


 

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SEZIONE I
NORME GENERALI



Articolo 1 - Competenza

1.Il Professionista deve agire diligentemente seguendo le regole tecniche ed i principi professionali. Egli è tenuto a mantenere alto il livello della propria competenza in tutte le materie trattate; a tal fine ha l’obbligo dell’aggiornamento e della formazione permanente, onde assicurare il continuo adeguamento e perfezionamento delle sue conoscenze in modo da garantire che il cliente riceva una prestazione professionale di qualità. Deve dotarsi delle strutture di informazione necessarie all’esercizio della Professione.

2. Il Professionista deve informare il cliente, in maniera chiara e precisa, sulle aree professionali in cui è specializzato. Deve, inoltre, evitare di offrire le proprie prestazioni professionali in materie su cui non ha competenza, indirizzando i clienti a colleghi con le specializzazioni richieste.

3. Il Professionista deve vigilare sulla qualità delle prestazioni dei collaboratori e/o tirocinanti, affinché le stesse siano svolte con la massima diligenza e puntualità.
 

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Articolo 2 - Autonomia, obiettività, riservatezza, decoro

1. Il Professionista deve attuare il proprio lavoro conformando la propria condotta professionale ai valori, interessi e scopi descritti nella Introduzione al Codice, ed in particolare:

  mantenere e difendere la propria autonomia ed indipendenza professionale respingendo ogni tentativo di condizionamento e di pressione da chiunque provenga;
  assumere un comportamento obiettivo nello svolgimento della prestazione sia di fronte al cliente che ai terzi; egli ha inoltre l'obbligo di assicurare che anche il personale e/o i collaboratori osservino principi di obiettività e lavorino in funzione di un risultato di qualità;
  evitare qualunque azione illecita e astenersi dal millantato credito riguardo ad autorità o persone influenti;
  non sollecitare od accettare favori o compiacenza da parte di autorità o di terzi;
  osservare nei confronti dei colleghi e delle istituzioni un comportamento leale;
  evitare ogni atteggiamento ed azione che possano ledere il decoro della Professione e l'apprezzamento della stessa da parte del pubblico;
  osservare il segreto professionale e/o non divulgare informazioni riservate, evitando di conseguire indebiti vantaggi propri o di terzi; l’obbligo del segreto e della riservatezza professionale persistono anche a conclusione della prestazione o rapporto professionale con il cliente.
  osservare le norme sulla “privacy”; ;
  comunicare notizie e informazioni riguardanti il cliente e gli affari trattati solo se obbligato dalla legge o dall'autorità giudiziaria.

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Articolo 3 - Attività svolte all'estero

1. Le regole del Codice si applicano anche ai professionisti iscritti all’Albo che svolgano la Professione, temporaneamente o stabilmente, in un Paese della Comunità Europea o in altro Paese, benché nel Paese in cui essi si trovino vigano regole etico-deontologiche meno restrittive di quelle formulate dal presente Codice.

2. Quando le norme etiche del Paese in cui le prestazioni sono rese sono più rigide delle disposizioni del presente Codice, si applicano le norme etiche del Paese in cui le prestazioni sono rese.

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Articolo 4 - Attività professionale

1. Il Professionista deve eseguire correttamente le proprie prestazioni professionali anche sulla base delle informazioni e della documentazione ricevute dal cliente e rendere edotto quest’ultimo che ricade sullo stesso cliente la responsabilità di aver fornito dati mendaci o di averne intenzionalmente omessi.

2.Il Professionista deve assumersi la responsabilità di eventuali errori tecnici, dimenticanze ed omissioni di fatti e atti a lui resi noti, irregolarità e violazioni di legge.

3. Quando la prestazione professionale implichi delle stime, il Professionista deve effettuarle con accuratezza e secondo verità dopo aver assunto le informazioni necessarie, evitando che attraverso tali stime il cliente possa essere illecitamente favorito dinanzi agli uffici dell’Amministrazione Pubblica .

4. Il Professionista, prima di accettare l’incarico, deve verificare l’identità del cliente e dell’eventuale suo rappresentante. Dovrà altresì rifiutare di fornire la propria prestazione quando, dagli elementi in possesso, si possa ragionevolmente desumere che si tratta di attività od operazione illecita.
 

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SEZIONE II
NORME SPECIFICHE PER I LIBERI PROFESSIONISTI


Articolo 5 -Tutela dei valori

1. Il Professionista deve preservare con il massimo impegno i valori professionali indicati nella Sezione I di questo Codice ed essere particolarmente attento nella difesa della propria indipendenza intesa sia come atteggiamento soggettivo (indipendenza mentale) che come condizione obiettiva riconoscibile dall’esterno (indipendenza “in apparenza”). Sotto il primo profilo l’indipendenza implica un atteggiamento intellettuale che prenda in considerazione solo gli elementi rilevanti per l’esercizio dell’incarico professionale con esclusione di ogni fattore esterno, sotto il secondo richiede che il professionista debba non solo essere ma anche “apparire” indipendente. Egli, cioè, deve evitare situazioni e circostanze tali che possano far ragionevolmente dubitare i terzi della sua capacità di svolgere l’incarico in maniera obiettiva. Da quanto sopra esposto consegue che vanno evitati, a solo titolo esemplificativo, i seguenti comportamenti:

a. .il coinvolgimento finanziario con il cliente o in affari in cui sono impegnati i clienti;
b. .richiedere o concedere prestiti a clienti e a soggetti ad essi collegati;
c. .assumere incarichi di controllo legale dei conti in società in cui nei due anni precedenti il Professionista sia stato membro del consiglio di amministrazione;
d. assumere incarichi di revisione in società in cui il Professionista è stato socio e/o amministratore nei tre anni precedenti;
e. utilizzare una posizione istituzionale o rappresentativa nell’ambito della Professione al fine di sollecitare incarichi;
f. instaurare rapporti di collaborazione con la clientela che conducano ad una situazione di dipendenza economica o morale da un unico cliente

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Articolo 6 - Autonomia del professionista nelle società o associazioni di professionisti

1. L’autonomia del Professionista deve essere mantenuta anche quando egli faccia parte di società e/o associazioni di professionisti.

2. Il Professionista deve salvaguardare le norme del presente Codice quando sia socio o associato di società e associazioni consentite dalla legge

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Articolo 7 - Incompatibilità

1. Il Professionista non deve svolgere alcuna attività che sia contraria ai propri doveri professionali

2.Il Professionista che assume funzioni di revisore esterno per un cliente non può assumere altra attività in favore del medesimo cliente, né avere funzioni manageriali o simili nelle aziende e società appartenenti o controllate da quest’ultimo.

3. Il Professionista può prestare consulenza occasionale a favore di società di cui sia sindaco a condizione che l’incarico professionale non annulli l’effettiva idoneità ed indipendenza della funzione di controllo.

4. E’ vietato qualsiasi tipo di intermediazione

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Articolo 8 - Conflitto

1. Il Professionista, qualora entri in conflitto con il cliente su questioni implicanti la violazione dei valori e dei principi professionali, ovvero si determini un conflitto di interessi con il proprio cliente, deve lasciare l'incarico e comunicare al cliente le ragioni della relativa decisione.

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Articolo 9 - Collaborazione con i colleghi nelle società o associazioni professionali

1. Quando il Professionista faccia parte di una società tra professionisti o di un'associazione professionale è tenuto a collaborare lealmente e con onestà con i colleghi facenti parte della società o dell'associazione, ad attenersi alle regole dell'atto costitutivo e dello statuto e a regolare puntualmente le obbligazioni economiche e giuridiche che gli derivano dall'appartenenza alla società o associazione. Quando sorgono conflitti tra il Professionista e gli altri soci o associati aventi ad oggetto i valori professionali, il Professionista è tenuto a rivolgersi al Consiglio del proprio Collegio al fine di esperire un tentativo di composizione amichevole

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Articolo 10 - Pubblicità

1. E’ consentito al Professionista, alle associazioni ed alle società tra professionisti di rendere note al pubblico le aree delle proprie competenze professionali, sia in Italia che all’estero.
E’ possibile svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché i compensi ed i costi complessivi delle prestazioni. E’ possibile rendere noti i nomi dei clienti solo previo consenso dei clienti stessi.

La pubblicità può essere:

- diretta: attuata mediante comunicazione al pubblico a mezzo di giornali, riviste, bollettini, periodici ed ogni altro mezzo di comunicazione anche telematico ed informatico;
- indiretta: attuata mediante diffusione di elaborati attestanti, con criteri di veridicità e chiarezza, il lavoro compiuto oppure mediante partecipazione ad eventi culturali, organizzati da terzi, cui il Professionista partecipi in virtù delle proprie funzioni, anche se si tratti, ad esempio, di trasmissioni televisive, convegni e simili

In ogni caso, essa deve attenersi ai seguenti principi fondamentali:

a.Legalità
b.Decenza
c.Veridicità
d.Integrità
e.Segreto professionale
f.Sicurezza dei dati e dei sistemi


2. Nell’osservare i principi sopra esposti, il Professionista:

a. Legalità: è direttamente responsabile della legalità della comunicazione pubblicitaria che deve essere conforme alle norme di legge.
b. Decenza: deve fare in modo che il messaggio pubblicitario sia rispettoso delle esigenze etiche della collettività. A tal fine deve essere attentamente considerato l'impatto con il pubblico del messaggio stesso che potrebbe nel suo complesso risultare offensivo, ancorché in via non diretta.
c. Veridicità: deve usare un linguaggio chiaro e appropriato, di modo che il messaggio non risulti ingannevole per imprecisione, ambiguità, esagerazione, omissione od altro.
d. Integrità: deve, in ogni caso, agire con onestà essendo leale e corretto nei confronti dei destinatari del messaggio pubblicitario, non approfittando della loro eventuale credulità, mancanza di conoscenza o inesperienza.
e. Segreto professionale: non può divulgare informazioni riservate ai sensi dell’articolo 2 lettera g).
f. Sicurezza dei dati e dei sistemi: deve rispettare le norme sulla sicurezza dei dati e dei sistemi nel rispetto della privacy dei destinatari del messaggio pubblicitario.

3. Non sono ammesse offerte promozionali come sconti o premi, in quanto non ritenute adeguate all'immagine della Professione.

4. Va escluso qualsiasi artificio verbale o visivo che possa rendere l'informazione simile all'offerta pubblicitaria di prodotti industriali.

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Articolo 11 - Compensi

1. E’ possibile includere nella comunicazione pubblicitaria informazioni riguardanti i compensi
richiesti. In particolare:

a. il compenso deve essere espresso chiaramente e riferito alla prestazione offerta o promossa: esso deve includere l'IVA ed altre tasse o imposte previste. Il Professionista deve considerare i casi in cui tali tasse od imposte devono essere indicate separatamente;
b.per la tutela del cliente, se il compenso spettante per la prestazione professionale dipende dalla prestazione di un altro professionista, l’informazione dovrà essere chiaramente indicata;
c.eventuali costi aggiuntivi devono essere specificati;
d. è fatto divieto di presentare offerta di servizi e consulenze gratuite in proprio o su siti di terzi..

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Articolo 12 - Pubblicità on line

1. Il Professionista che intenda utilizzare modalità informatiche (la c.d. pubblicità on line) destinate, in modo diretto od indiretto, a promuovere la propria immagine od i servizi offerti, anche attraverso un proprio sito WEB, dovrà attenersi ai principi elencati nell’articolo 10 del presente Codice.

2. In aggiunta alle altre regole già stabilite dalla legislazione comunitaria e nazionale, il Professionista deve assicurare che ogni comunicazione pubblicitaria on line rispetti come minimo le seguenti condizioni:

- sia facilmente identificabile come tale;
- sia facilmente individuabile anche la persona fisica, società o associazione professionale in nome di cui tale comunicazione è eseguita.

L'utilizzo di formule, modalità e immagini commerciali è precluso negli spazi dedicati all'informazione.
I dati forniti attraverso newsletter, banche dati per la consultazione di circolari, normativa, giurisprudenza e newsgroup devono essere strettamente pertinenti alla Professione economico-contabile. I servizi che offrono informazioni su dati suscettibili di subire variazioni nel corso del tempo devono contenere l’indicazione della data dell'ultimo aggiornamento.
E' consentito l'inserimento di link al sito Web del Collegio di appartenenza e/o del Consiglio Nazionale e ai siti Web di istituzioni, enti o società di servizi attinenti alla Professione.

3. Al Professionista, fatto salvo il rispetto delle leggi sulla privacy, è consentito:

a. l'utilizzo di comunicazioni pubblicitarie via e-mail nell'ambito dei servizi dedicati all'informazione specifica del settore giuridico economico-contabile;
b .l’invio di messaggi di posta elettronica nei quali siano presenti dei link alle pagine del sito Web contenenti gli approfondimenti e i dettagli delle novità;

In ogni caso il Professionista che utilizza comunicazioni pubblicitarie non sollecitate via e-mail deve assicurarsi che esse siano identificate in modo chiaro e trasparente dal momento in cui vengono ricevute e che contengano l’indicazione che il destinatario del messaggio può opporsi al ricevimento in futuro di tali comunicazioni.
La prova del carattere sollecitato delle comunicazioni pubblicitarie è onere del Professionista.

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Articolo 13 -Siti Web

1. Nell'utilizzo di siti Web quali strumenti di comunicazione pubblicitaria, il Professionista deve assicurare che siano facilmente accessibili in modo diretto e continuativo da parte del destinatario del servizio:

  • l'ordine professionale presso cui egli è iscritto ed il numero di iscrizione;
  • il titolo professionale e lo Stato in cui è stato rilasciato;
  • il riferimento alle norme professionali e al presente Codice deontologico e le modalità di consultazione dei medesimi;
  • il numero della partita IVA;
  • le indicazioni tariffarie, specificate secondo quanto previsto dall’articolo 11.

2. Il sito Web deve contenere un dichiarato impegno del Professionista al rispetto del presente Codice deontologico ed un link che consenta all'utente di reperirne il testo integrale. Deve altresì contenere precise ed aggiornate indicazioni in merito ai seguenti elementi:

  • il nome e cognome del Professionista (ovvero il nome dello studio) e quello dei suoi collaboratori professionali;
  • la struttura dello studio professionale;
  • curriculum vitae et studiorum dei professionisti che compongono lo studio; l'indirizzo o gli indirizzi dove è domiciliato;
  • altri dettagli (per es. l'indirizzo e-mail) che diano la possibilità al Professionista di essere contattato rapidamente e raggiunto in maniera diretta ed efficace.

Gli ulteriori elementi che il Professionista intenda fornire per individuare e descrivere la propria attività devono essere obiettivi, veritieri, completi e verificabili, nonché privi di significati tecnici imprecisi.

3. Al Professionista è attribuito l'onere della prova della veridicità delle affermazioni contenute nel messaggio da lui diffuso

4. Il Professionista che intende istituire un proprio sito Web deve darne comunicazione al proprio Collegio di appartenenza all’atto dell’attivazione

5. I Professionisti che abbiano già attivato il proprio sito al momento dell’entrata in vigore del presente Codice di condotta devono darne comunicazione al Collegio di appartenenza ed adeguarsi alle norme emanate entro 120 giorni.

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Articolo 14 -Pubblicitià a mezzo terzi sul World Wide Web

1. Oltre al mantenimento del proprio sito Web, al Professionista è consentito promuovere la propria attività tramite banner inseriti nei siti Web di terzi, anche contenenti link al proprio sito Web, purché il messaggio diffuso riguardi la Professione.

2. I messaggi veicolati tramite banner devono essere coerenti con la Professione e posti sotto il diretto controllo del Professionista, che ne assume la responsabilità.

3. Quando il Professionista utilizza il Web a scopi pubblicitari, il messaggio non deve interferire con la libera navigazione dell'utente in rete.

4. L'utente deve essere preventivamente avvisato - sulla stessa home page - del fatto che la ricezione di una comunicazione pubblicitaria sia condizione per l'accesso ai contenuti di una pagina Web o alla navigazione del sito.

5. La promozione dell'attività professionale è consentita anche attraverso l'iscrizione del sito Web a motori di ricerca e l'inserimento di Meta Tag.

6. La messa a disposizione di spazi pubblicitari non può comportare l’esercizio di attività non consentite dal presente Codice.

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Articolo 15 - Onorari

1. Gli onorari professionali devono riflettere in modo equo la tipologia dei servizi professionali
prestati al cliente. Essi possono essere concordati con il cliente. Quando esista tale accordo, esso
deve essere rispettato tanto dal Professionista quanto dal cliente.

2.E' consentita la richiesta di acconti sugli onorari oltre che di fondi adeguati alle spese. Nell'interesse del cliente e del Professionista, la base di calcolo degli onorari ed eventuali accordi per la fatturazione devono essere chiaramente definiti, preferibilmente per iscritto, prima dell'inizio del mandato, allo scopo di evitare malintesi.
3. L’onorario professionale non può essere irrisorio o inadeguato e non deve ledere la dignità e il decoro della Professione.
4. Il Professionista può stipulare accordi economici per subentrare in tutto o in parte in uno studio professionale con i precedenti titolari, i loro eredi o successori evitando di riconoscere a terzi Professionisti somme aggiuntive a titolo di provvigione.

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Articolo 16 - Risarcimento del danno

1. Il Professionista ha l’obbligo di risarcire i danni che possano derivare dalla sua opera. Egli deve pertanto mettersi in condizione di poter adempiere all’eventuale obbligo risarcitorio anche stipulando - a tal fine - idonea polizza assicurativa, salvo che tale obbligo non sia già previsto per legge.

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Articolo 17 - Collaborazione professionale

1. Le norme sopra estese sono applicabili anche al Professionista che operi in situazione di collaborazione o colleganza professionale con i colleghi.

2. Nel caso in cui il Professionista - su richiesta del cliente - riceva un incarico professionale in sostituzione di altro collega, egli deve comportarsi in maniera corretta e leale nei riguardi di costui; parimenti deve agire il collega sostituito che non deve far mancare la sua collaborazione al subentrante affinché non vi sia alcun pregiudizio per il cliente. Il Professionista richiesto di sostituire il collega deve accertare i motivi della richiesta di sostituzione e verificare che il collega ne sia stato informato e che a lui siano state pagate le competenze dovute. In caso contrario, prima di accettare l’incarico, egli dovrà invitare il cliente a saldare la parcella al collega a meno che questa non sia stata formalmente contestata.

3. In caso di decesso di un collega, il Professionista designato a sostituirlo nella gestione temporanea dello studio dal Presidente del Collegio di appartenenza - in assenza di nomina da parte degli eredi - deve accettare l’incarico a meno che sussistano giustificati impedimenti. Egli deve agire con particolare diligenza con riguardo agli interessi degli eredi, dei clienti e dei terzi.

4. In caso di sostituzione di un collega sospeso dall’esercizio della Professione o che si trovi in una situazione di temporaneo impedimento, il Professionista deve agire con particolare diligenza nel rispetto delle caratteristiche dello studio che è chiamato a gestire. Egli inoltre - una volta decorso il tempo della sospensione o cessato l’impedimento e salvo il caso che il collega non intenda più esercitare la Professione - non può accettare incarichi professionali da clienti del collega sostituito prima che sia trascorso un congruo lasso di tempo e, comunque, non prima di dodici mesi.

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SEZIONE III
NORME SPECIFICHE PER I PROFESSIONISTI DIPENDENTI



Articolo 18 - Rapporti col datore di lavoro

1.Il Professionista dipendente ha il dovere di essere leale e corretto nel curare gli interessi del proprio datore di lavoro; egli deve comunque rispettare i valori di competenza, autonomia, obiettività, integrità, riservatezza e decoro anche nei casi in cui il datore di lavoro tenda ad ignorarli o a contrastarli.
2. Quando sorga, in merito all’applicazione dei valori suindicati, un conflitto con il datore di lavoro, il Professionista è tenuto a porre la relativa questione direttamente al titolare dell’impresa, al dirigente o al funzionario con cui ha normali rapporti di consultazione, e cercare di appianarla di comune accordo; egli deve mantenere la discussione del caso nell’ambito dell’organizzazione di appartenenza, evitando che esso sia divulgato all’esterno. Quando, per le pretese del datore di lavoro, il Professionista sia indotto a venir meno all’osservanza dei valori professionali citati, egli è tenuto a manifestare al datore di lavoro il proprio dissenso fino alle dimissioni.

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Articolo 19 - Riservatezza

1. L’osservanza dei valori professionali da parte del Professionista dipendente deve essere particolarmente scrupolosa per quanto riguarda la riservatezza sulle informazioni di cui il Professionista sia in possesso a causa del proprio lavoro. In nessun caso egli potrà comunicare notizie o informazioni avute nel rapporto di lavoro a concorrenti dell’impresa presso cui lavora, o a terzi estranei, né per ragioni di utilità personale, né di compiacenza disinteressata, salvo che ciò gli sia imposto dalla legge o dall’autorità giudiziaria.

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Articolo 20 - Rapporto con altri dipendenti

1. Nel rapporto di lavoro dipendente il Professionista deve collaborare lealmente con gli altri professionisti, dipendenti e non, che prestano la loro opera per il datore di lavoro, rendere note ai medesimi le circostanze utili per impostare nel miglior modo le pratiche ed attività comuni ed ascoltarne attentamente i pareri tecnici.

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IL CODICE DEONTOLOGICO

Illustrazione del codice approvato dal Consiglio Nazionale
nella seduta del 13 dicembre 2006 aggiornata con le modifiche
approvate il 5 settembre 2007

Dopo sei anni il codice deontologico approvato dal Consiglio Nazionale il 1°
ottobre 1999 è stato rivisto.

L’impianto del codice è rimasto invariato. Accanto all’introduzione è stata
mantenuta la divisione dell’articolato in tre sezioni:

Sezione I Norme generali
Sezione II Norme specifiche per i liberi professionisti
Sezione III Norme specifiche per i professionisti dipendenti

Per ciò che riguarda i contenuti del codice, sono state introdotte delle rilevanti
novità che verranno di seguito illustrate.

Identificazione del cliente (articolo 4, comma 4)

In ossequio a quanto stabilito dal decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56
(“Attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell’uso del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite”) che ha
espressamente previsto l’applicabilità agli iscritti nell’albo dei ragionieri e periti
commerciali degli obblighi di identificazione e di conservazione delle
informazioni previsti dalla legge antiriciclaggio, è stato introdotto (articolo 4,
comma 4) l’obbligo di identificare il cliente. Le modalità di esecuzione dei
suddetti obblighi sono state individuate con apposito regolamento (decreto del
Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 141 del 3 febbraio 2006).

Intermediazione (articolo 7, comma 4)

E’ stata espressamente vietata (articolo 7, comma 4) qualsiasi forma di
intermediazione. Ciò in quanto l’articolo 4, comma 1 lett. c) del decreto
legislativo 28 giugno 2005, n. 139 (“Costituzione dell’ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell’articolo 2 della legge 24
febbraio 2005, n. 34) espressamente prevede che la professione sia
incompatibile con qualsiasi tipologia di mediazione.

Pubblicità (articoli 10, 11, 12, 13 e 14)

Le esigenze di competitività poste dalla normativa comunitaria e, prima di essa,
dallo scenario economico interno e internazionale hanno reso necessario
approfondire con particolare attenzione l’aspetto della pubblicità, tematica che -
di recente - è stata direttamente affrontata con il decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223 (c.d. “decreto Bersani”), convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Da
tempo ormai viene sottolineata la valenza “proconcorrenziale” della pubblicità
osservando, in particolare, come una pubblicità veritiera ed obiettiva possa
aiutare i consumatori a prendere decisioni di acquisto più consapevoli
attraverso il superamento dell’asimmetria di informazione che caratterizza i
rapporti tra professionisti e clienti.

Il codice deontologico del 1999 – recependo gli orientamenti comunitari ed
anticipando il processo di innovazione delle libere professioni – aveva già
superato il tradizionale rigido divieto di pubblicità consentendo al professionista,
ed altresì alle società o associazioni di professionisti, di rendere note al
pubblico le aree delle proprie competenze.
Nessuna particolare limitazione era prevista relativamente ai mezzi di diffusione
del messaggio, purchè l’informazione al pubblico non fosse “enfatica, laudativa
o denigratoria, ma veritiera” ed evitasse “i criteri visivi e simbolici propri della
pubblicità commerciale”.

• Carattere informativo della pubblicità

Come nel codice del 1999, è stato ribadito il carattere informativo della
pubblicità che deve essere finalizzata a fornire informazioni sull’attività
professionale per soddisfare l’esigenza conoscitiva dei destinatari. In questo
senso “va escluso qualsiasi artificio verbale o visivo che possa rendere
l’informazione simile all’offerta pubblicitaria dei prodotti industriali” (art. 10,
comma 4).

• Forme di pubblicità

In linea con quanto previsto dal precedente codice, è stata ripresa la distinzione
tra pubblicità “diretta” che tende, cioè, a spingere immediatamente ad avvalersi
del servizio professionale e “indiretta” vale a dire quella che, pur non mirando
direttamente a promuovere l’acquisto del servizio, promuove comunque
l’immagine del professionista presso il pubblico dei consumatori.

• Mezzi di diffusione

Come nel previgente codice, non è stata prevista alcuna particolare limitazione
per ciò che riguarda i mezzi di diffusione. L’articolo 10, infatti, dopo aver citato
come strumenti di pubblicità “diretta” giornali, riviste, bollettini e periodici
ribadisce, con una formula di chiusura generale, che la diffusione del
messaggio può avvenire anche mediante “ogni altro mezzo di comunicazione
anche telematico e informatico”. La pubblicità “indiretta”, invece, può attuarsi
mediante diffusione di elaborati attestanti il lavoro compiuto ovvero mediante
partecipazione ad eventi culturali, organizzati da terzi (anche, ad esempio,
trasmissioni televisive, convegni e simili), ai quali il professionista partecipi in
virtù delle proprie funzioni. La scelta di non prevedere alcuna particolare
limitazione riguardante i mezzi attraverso cui è possibile promuovere l’attività
professionale è stata determinata dalla convinzione che non sia il mezzo in sé a
poter ledere il decoro professionale ma piuttosto il contenuto del messaggio
pubblicitario.

Contenuti del messaggio pubblicitario

L’aspetto più innovativo del nuovo codice deontologico è, dunque, quello che
riguarda i contenuti che il messaggio pubblicitario può assumere. Secondo
quanto richiesto dalla legge Bersani è stato previsto che “è possibile
svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali,
le caratteristiche del servizio offerto, nonché i compensi ed i costi
complessivi delle prestazioni”. E’ possibile, inoltre, rendere noti i nomi dei
clienti ma solo previo consenso dei clienti stessi.

Sono stati, poi, individuati una serie di principi fondamentali al quale è
necessario attenersi.

Legalità. Impone il rispetto delle norme di legge, prime tra tutte quelle che
regolano la pubblicità. A tal proposito riveste particolare rilievo il decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206 in tema di pubblicità ingannevole (sezione
I) la cui applicazione è demandata all’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato.
Ai sensi dell’articolo 20 del citato decreto, è da intendersi “ingannevole”
“qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione,
sia idonea ad indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta
o che essa raggiunge” e che possa “pregiudicare il loro comportamento
economico” ovvero “sia idonea a ledere un concorrente”. La pubblicità deve
essere “palese, veritiera e corretta” (art. 19) e “chiaramente riconoscibile” come
tale.
Il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (“Attuazione della direttiva 2000/31/CE
relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel
mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico”), inoltre,
prevede per le “comunicazioni commerciali” una serie di obblighi di informativa
particolarmente stringenti, soprattutto in caso di comunicazioni non sollecitate
trasmesse per posta elettronica (artt. 7, 8 e 9).

Decenza. Richiede il rispetto delle esigenze etiche della collettività e impone la
valutazione dell’impatto del messaggio pubblicitario che non deve risultare in
alcun modo offensivo.

Veridicità, Integrità. Con questi due principi si ribadisce, in buona sostanza, la
necessità che il messaggio pubblicitario non risulti ingannevole per il linguaggio
usato e per l’approfittarsi della eventuale credulità, mancanza di conoscenza o
inesperienza dei soggetti ai quali esso è diretto.

Segreto professionale. Attraverso il messaggio pubblicitario non si possono
divulgare informazioni coperte dal segreto professionale. Il dovere di mantenere
il segreto sui dati acquisiti nell’esercizio della professione è sancito dall’articolo
4 del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068, norma che è stata esattamente riprodotta
dal decreto legislativo 139/2005 che unifica gli albi dei dottori commercialisti e
dei ragionieri.

Sicurezza dei dati e dei sistemi. Richiede il rispetto del diritto alla protezione
dei dati personali dei destinatari del messaggio pubblicitario in ossequio a
quanto stabilito dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in
materia di protezione dei dati personali”).
Sono state, poi, espressamente previste la possibilità di pubblicizzare il prezzo
delle prestazioni (articolo 11) e la possibilità - che per i siti Web è addirittura un
obbligo - di specificare le caratteristiche del servizio offerto tramite l’indicazione
della struttura dello studio professionale, la sua composizione, l’attività
professionale svolta unitamente ai curricula dei professionisti che compongono
lo studio.

• L’utilizzo di Internet

In ossequio al decreto legislativo 9 aprile 2003 n. 70, che ha dato attuazione
alla direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico, è stato espressamente
previsto l’utilizzo di internet a scopi pubblicitari, sia tramite l’invio di messaggi di
posta elettronica, sia attraverso la predisposizione di un proprio sito Web
oppure mediante l’inserimento di link al sito Web del Collegio di appartenenza
e/o del Consiglio Nazionale ovvero ai siti Web di istituzioni, enti o società di
servizi attinenti alla professione.
E’ consentita anche la pubblicità a mezzo terzi sul World Wide Web, sia
mediante banner inseriti nei siti Web di terzi, sia attraverso iscrizione del
proprio sito Web a motori di ricerca e l’inserimento di Meta Tag.

Onorari (articolo 15)

In ossequio al dettato di cui all’articolo 36, comma 1 della Costituzione, in base
al quale “il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e
qualità del suo lavoro”, e a quanto statuito dall’articolo 2233 del codice civile
secondo cui “in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata
all’importanza dell’opera e al decoro della professione”, è stato previsto dal
codice deontologico che l’onorario non possa essere irrisorio o inadeguato e
non debba ledere la dignità e il decoro della professione. Ciò comporta che la
pattuizione di un compenso irrisorio o inadeguato è rilevante dal punto di vista
disciplinare in quanto lesivo della dignità e del decoro della professione.

Inoltre, in base a quanto stabilito dall’articolo 2 del citato decreto Bersani, è
stato abolito il divieto di patto di quota lite (in virtù del quale non era consentito
che fosse pattuito che gli onorari fossero proporzionali all’utilità ricavata dal
cliente).

Polizza assicurativa (articolo 16)

Dopo aver ribadito che il professionista ha l’obbligo di risarcire i danni derivanti
dalla sua opera e che per far ciò egli deve mettersi in condizioni tali da potervi
adempiere, viene precisato che ciò può avvenire anche stipulando idonea
polizza assicurativa, fatti salvi gli obblighi in tal senso già previsti dalla
normativa vigente.

Al di là dei casi obbligatori previsti dalla legge, dunque, la stipula di una polizza
non è più prevista come un dovere ma solo come una delle modalità (ancorché,
“raccomandata”) attraverso la quale il professionista può adempiere all’obbligo
risarcitorio. Ciò in ossequio al principio costituzionale in base al quale nessuna
prestazione patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge (art. 23
Costituzione).

Collaborazione professionale (articolo 17)

Il principio di colleganza costituisce un aspetto particolare del più generale
principio di correttezza qualora lo si applichi ai rapporti tra coloro che
appartengono alla stessa categoria professionale. Esso esige non solo il
reciproco rispetto ma anche la solidarietà tra colleghi. In quest’ottica è stato
disciplinato il comportamento da tenere nel caso di sostituzione di un collega.
Sono state previste tre ipotesi:

• sostituzione di un collega su richiesta del cliente;
• sostituzione in caso di decesso;
• sostituzione di un collega sospeso dalla professione o che si trovi in una
situazione di temporaneo impedimento.

L’esigenza del rispetto e della solidarietà impone la lealtà nei reciproci rapporti
professionali anche sotto l’aspetto dell’informativa (nel caso, ad esempio, di
subentro al collega in una pratica professionale su richiesta del cliente di
quest’ultimo) come pure impone di evitare occasioni di attrito con i colleghi ed in
particolare la concorrenza effettuata in modo scorretto (in questo senso, ad
esempio, nel caso di sostituzione di un collega sospeso dalla professione o che
si trovi in una situazione di temporaneo impedimento, è stato previsto che - una
volta cessata la sostituzione - il professionista non possa accettare incarichi
professionali da clienti del collega sostituito prima che sia trascorso un congruo
lasso di tempo e, comunque, non prima di dodici mesi).

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